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Ordinanza — n. 30037/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal for inadmissibility due to lack of specific factual criticism in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30037/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision to reduce a taxpayer's income. The agency argued the commission incorrectly rejected bank investigation evidence, but the court found the appeal lacked the required specific factual criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under procedural rules demanding precise exposure of the contested facts.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 3 c.p.c.; Art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600/1973: A cassation appeal against a tax commission decision is inadmissible if it fails to specifically cite the relevant passages of the lower court's reasoning or detail the precise factual errors, as the court cannot assess the merits without this explicit exposure.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility specific factual criticism cassation procedural rules tax income reduction bank investigation evidence indagine per frode iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 n. 3 c.p.c.
Nel ricorso per cassazione, è essenziale, in effetti, il requisito, prescritto dall'art. 366 n.
Art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973
Con due avvisi di accertamento ex art. 39, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3289 del 2014
Cass. n. 10072 del 2018
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18952 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia; - ricorrente- contro Esposito Raffaele, rappresentato e difeso nel grado di appello dall'Avv. Salvatore Ciminelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Amendolara (CS), corso Umberto n. 4; -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata in data 5 giugno 2014, n.1164b2/14; sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 13 luglio 2021. Fatti di causa. Con due avvisi di accertamento ex art. 39, comma 1, lett.

d) e artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972, l'Agenzia operava una ripresa fiscale di importi IVA e Irap nei confronti di Raffaele Esposito, accertando induttivamente maggiori operazioni imponibili e un più cospicuo valore della produzione, sul presupposto di riscontrate incongruenze nelle dichiarazioni. Il contribuente impugnava gli avvisi in quanto basati sul mero scostamento dagli studi di settore. La CTP di Cosenza rigettava i ricorsi. La CTR della Calabria, riuniti gli appelli avverso le sentenze, li accoglieva. Segnatamente metteva in risalto come dirimente il dato della mancata esecuzione, da parte dell'erario, di indagini bancarie mirate ad accertare circostanze diverse e contrarie rispetto a quanto dichiarato dal contribuente; adombrava, altresì, una "acritica trasposizione di un calcolo matematico non suffragato da ulteriore ricerca probatoria", benché non potesse ammettersi "la tassazione di basi imponibili fittizie".

Su queste premesse rideterminava i redditi conseguiti dal contribuente in misura pari a quelle indicate nelle proposte di conciliazione ex art. 48, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992, prodotte con allegazione ai fascicoli di primo grado del contribuente. Il ricorso dell'Agenzia è affidato ad un solo motivo. Il contribuente è rimasto intimato. Ragioni della decisione. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto inidonea la metodologia accertativa utilizzata dall'erario in quanto scevra dallo svolgimento di "indagini bancarie e quant'altro necessario a provare la presunta e maggiore capacità contributiva del contribuente".

Il pur composito mezzo di censura è contrassegnato da un insanabile deficit di autosufficienza, che lo rende inammissibile. Il ricorrente era tenuto a specificare in ricorso (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato. Nella specie, a fronte della mancata trascrizione dell'avviso di accertamento, l'assunto relativo all'antieconomicità della condotta del contribuente - su cui l'Agenzia impernia in via assorbente la propria doglianza - rimane radicalmente imperscrutabile e non verificabile dalla Corte.

Nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria è necessario a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione dell'atto impositivo che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. n. 3289 del 2014). Nel ricorso per cassazione, è essenziale, in effetti, il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali del!a vicenda, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (ex plurimis Cass. n. 10072 del 2018).

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese restano irripetibili. Per questi motivi Rigetta il ricorso. Spese irripetibili. Così