Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30036/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal, ruling tax notice validly served via registered letter without court report.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30036/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision, ordering the lower court to rule on the merits in favor of the tax authorities. The taxpayer argued that a tax assessment notice was invalid due to improper service, claiming the debt had expired and was covered by a tax amnesty. The court rejected this, establishing that registered letters with proof of receipt constitute valid service under the relevant tax code, rendering the subsequent payment order legally sound.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26 d.P.R. n. 602/1973; In tax collection proceedings, service of an enforcement notice via registered letter with receipt confirmation is validly effected upon delivery to the recipient, without the necessity of a court report, thereby curing any alleged defects in the preceding assessment notice.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection service registered letter validity enforcement notice tax amnesty defense Cassation tax law aliquota IVA differimento dell'imposizione detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
3, c.p.c., la violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, per avere i giudici d'appello ritenuto non regolarmente notificata la cartella "presupposta" dall'intimazione di pagamento; - Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia, ex art.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
CONSIDERATO CHE: - Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art.
d.l. n. 119 del 2018
6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv.
art. 2946 c.c
602 del 1973 e dell'art. 2946 c.c., per avere la sentenza d'appello erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione; - Con il quinto motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia, ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6395 del 2014
Cass. n. 4567 del 2015
6395 del 2014; Cass. n. 4567 del 2015; Cass.
Cass. n. 20918 del 2016
4567 del 2015; Cass. n. 20918 del 2016; in materia di atti impositivi v.
Cass. n. 15315 del 2014
più in generale Cass. n. 15315 del 2014 e Cass.
Cass. n. 29642 del 2019
15315 del 2014 e Cass. n. 29642 del 2019).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8379/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro Star Progetti Tecnologie Applicate s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Valensise, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale, in Roma, via Monte delle gioie, n. 13; - controricorrente - Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.

Giuseppe Fiertler, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salvatore Torrisi, in Roma, via Federico Cesi n. 21; - controricorrente, ricorrente incidentale adesivo - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia depositata il 16 ottobre 2012, n. 125/49/12. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Cons. Salvatore Leuzzi. RILEVATO CHE: - In data 4 ottobre 2006 veniva notificata alla società contribuente in epigrafe cartella di pagamento, mediante la quale, a seguito di controllo automatizzato, si procedeva al recupero di un credito IVA, indebitamente indicato dalla stessa nella dichiarazione del 1997, in quanto asseritamente correlato all'anno d'imposta 1996.

La cartella non veniva impugnata dalla società. In data 11 marzo 2010, Equitalia notificava alla contribuente intimazione di pagamento afferente il mancato pagamento della cartella anzidetta. - La Star Progetti Tecnologie Applicate impugnava l'intimazione, sostenendo la mancata notifica della cartella e la maturata prescrizione della pretesa erariale nonché l'avvenuta adesione per l'anno 1997 al c.d. "condono tombale". - La CTP di Milano accoglieva il ricorso della contribuente.- Gli appelli dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia venivano rigettati. - L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La contribuente resiste con controricorso. Equitalia ha spiegato ricorso incidentale adesivo all'impugnazione per cassazione dell'erario. - Il difensore della contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. con I. n. 136 del 2018. - In ragione dell'istanza in parola, in esito all'udienza dell'Il luglio 2019, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. - A seguito di diniego di condono, l'Agenzia ha presentato istanza di fissazione di udienza e il giudizio è stato ricalendarizzato per l'adunanza camerale del 13 luglio 2021, in esito alla quale è stato definito.

CONSIDERATO CHE: - Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, per avere i giudici d'appello ritenuto non regolarmente notificata la cartella "presupposta" dall'intimazione di pagamento; - Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame del fatto decisivo e controverso rappresentato dalla irrituale notifica della cartella; - Con il terzo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR accolto eccezioni del contribuente inopinatamente in contrasto con la norma da ultimo evocata; - Con il quarto motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 2946 c.c., per avere la sentenza d'appello erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione; - Con il quinto motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 9 I. n. 289 del 2002, per avere i giudici d'appello accolto l'eccezione di avvenuta adesione al c.d. "condono tombale" in relazione all'annualità oggetto di recupero. - Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento delle altre censure. - La motivazione della CTR è incentrata sull'assunto per cui "in effetti, la cartella esattoriale prodromica rispetto a quella impugnata non è mai stata notificata in maniera compiuta e regolare".

Da tale circostanza il giudice d'appello ritiene sia scaturito il travolgimento in maniera insanabile del "provvedimento successivamente impugnato dalla società contribuente" (id est l'intimazione di pagamento). - L'assunto dell'omessa notifica della cartella di pagamento "presupposta" dall'intimazione è, in realtà, contraddetto dal principio reiteratamente espresso da questa Corte, cui giova dare continuità: "In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (v.

Cass.n. 6395 del 2014; Cass. n. 4567 del 2015; Cass. n. 20918 del 2016; in materia di atti impositivi v. più in generale Cass. n. 15315 del 2014 e Cass. n. 29642 del 2019). - L'intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo nella precedente cartella di pagamento - che per le premesse deve ritenersi esser stata compiutamente notificata oltre che pacificamente a suo tempo non impugnata - si mostrava suscettibile d'essere censurata solo per vizi propri (non dedotti), non già per vizi suscettibili attingere l'atto presupposto. - Dal che discende l'accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo.

Ne consegue, altresì, la cassazione della sentenza impugnata. Non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente. - Le spese delle fasi di merito del presente giudizio vanno compensate, quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'originario ricorso della contribuente. Compensa le spese delle fasi di merito del presente giudizio. Condanna Star Progetti Tecnologie Applicate s.p.a. al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Nord s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida - per ciascuna - in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 13 luglio 2021. Il