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Ordinanza — n. 30030/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of proof of service of the appeal document on the respondent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30030/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide proof that the appeal document was actually received by the respondent. Although the appellant submitted only a postal delivery certificate, the court required formal proof of receipt. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the underlying tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; An appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the actual receipt of the document by the respondent, requiring more than mere evidence of postal dispatch.

Parole chiave

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proof of service requirement cassation appeal inadmissibility postal delivery certificate actual receipt evidence tax collection dispute debiti fiscali ricupero d'imposta esecuzione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
comma 1-bis dell'art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10906/2015 R.G. proposto da Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sante Ricci, sito in Roma, via delle Quattro Fontane, 161 - ricorrente - contro Lechiancole Fabio - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1186/22/14, depositata il 22 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: - la Equitalia Nord s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 22 ottobre 2014, che, in parziale accoglimento dell'appello di Lechiancole Fabio, ha annullato otto cartelle di pagamento a quest'ultimo notificate; - dall'esame della sentenza impugnata di evince che il ricorso originario aveva ad oggetto 25 cartelle di pagamento, nonché la relativa dilazione di pagamento concessa, e che la Commissione provinciale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine all'impugnazione di 16 delle 25 cartelle, respingendo il ricorso quanto alle cartelle residue; - il giudice di appello ha confermato la statuizione del giudice di primo grado relativa alla declaratoria di difetto di giurisdizione, mentre ha annullato 8 delle cartelle residue previo accertamento dell'inesistenza delle relative notifiche, ritenendo, invece, legittima la cartella residua; - il ricorso è affidato a due motivi; - Lechiancole Fabio non spiega alcuna difesa;

CONSIDERATO CHE: - deve preliminarmente rilevarsi che agli atti non vi è prova della notifica del ricorso, essendo stata presente unicamente l'attestazione della spedizione dell'atto mediante servizio postale, ma non anche il documento attestante la ricezione dello stesso da parte del destinatario; - pertanto, il ricorso deve ritenersi inammissibile; - nulla deve disporsi in ordine al governo delle spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dell'art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto;

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021. Il Presidente Ernestino Luigi Bruschetta r— DEPOS