Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal under simplified settlement procedure of Article 4 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinct and ordered cost compensation because the taxpayer voluntarily withdrew the appeal. The taxpayer had previously challenged an income tax assessment regarding a tractor sale deemed artificial for financing purposes, which was upheld by the appellate court. The withdrawal was formalized under the simplified settlement procedure of Article 4 of D.L. 119/2018, rendering further judicial review unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 del d.l. n. 119/2018; The voluntary withdrawal of a cassation appeal pursuant to the simplified settlement procedure results in the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the withdrawing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NZA sui ricorsi iscritto al n. 24338 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da Pedote Donato, rappresentato e difeso, giusta procura speciale autenticata dal notaio Michele Somma in data 22 settembre 2015, rep. n. 68763, dall'avv. Fabio Marchetti, presso lo studio del quale in Roma, alla piazza Barberini, n. 12, elettivamente si domicilia - ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 13 marzo 2015, n. 533/13/15;
RG n. 24338/15 Angelina- aria Pe ore udita la relazione svolta all'adunanza camerale del 6 luglio 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino. Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata, per il profilo ancora d'interesse, che il contribuente ha realizzato un'operazione in virtù della quale ha venduto una trattrice agricola a Generaltractor, che, lo stesso giorno e al medesimo prezzo l'ha rivenduta a General Credit, che a sua volta in pari data e al medesimo prezzo l'ha rivenduta all'originario proprietario; - ne è scaturito, per l'anno d'imposta 2005, un avviso di accertamento col quale l'Agenzia delle entrate ha sostenuto che l'operazione fosse stata realizzata al solo fine di generare artificiosamente i requisiti necessari per fruire del finanziamento previsto dalla legge Sabatini, in quanto volte a far apparire come nuovi beni strumentali in realtà usati; sicché ha recuperato l'iva che era stata detratta dal contribuente perché ha ritenuto che l'acquisto al quale la detrazione si riferiva fosse in realtà inesistente; - il contribuente ha impugnato l'avviso, ottenendone l'annullamento in primo grado; - di contro, il giudice d'appello ha accolto il gravame dell'Ufficio, evidenziando che l'operazione è stata volta esclusivamente allo scopo di procacciare i mezzi finanziari mediante la stipulazione di un contratto finalizzato appunto ad ottenere finanziamenti; - contro questa sentenza propone ricorso il contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui l'Agenzia risponde con controricorso; - il contribuente deposita rinuncia al ricorso corredato di documentazione.
RG n. 24338/15 Angelina-M rino sore Considerato che: il ricorrente ha rinunciato al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 4 del d.l. n. 119/18, come convertito; l'atto di rinuncia al ricorso risulta ritualmente notificato. Per questi motivi dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma, in data 6 luglio 2021. Il presi e9te _ 2 E OTT, 2021 RG