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Ordinanza — n. 30014/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to lack of standing after company was dissolved before notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30014/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision that declared a tax assessment void. The underlying facts show the company was dissolved and removed from the business register before the tax notice was served, stripping the ex-liquidator of legal standing. The court ruled that this defect in capacity and representation was an insurmountable origin flaw requiring dismissal at the first instance, rendering subsequent procedural steps ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 2495, comma 2 c.c.: The dissolution of a company before the service of a tax assessment notice deprives the ex-liquidator of standing, necessitating dismissal without remand for an incurable origin defect.

Parole chiave

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tax assessment nullity lack of legal standing company dissolution ex-liquidator capacity dismissal without remand origin procedural defect tax litigation procedure liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
civ., ORIANO EMANUELLI, nella qualità di socio ed ex liquidatore della GARDA S.R.L.; Considerato che con il primo motivo la difesa dell'AGENzIA lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 4 c.p.c.
civ., ORIANO EMANUELLI, nella qualità di socio ed ex liquidatore della GARDA S.R.L.; Considerato che con il primo motivo la difesa dell'AGENzIA lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 75 c.p.c.
civ.) della nullità della gravata decisione per violazione dell'art. 75 cod.
Art. 2495, comma 2 c.c.
88 cpc e dell'art. 2495 comma 2 e dei principi di divieto di abuso del diritto processuale" (cfr.
Art. 382 c.p.c.
art. 75 cod. proc. civ
civ.) della nullità della gravata decisione per violazione dell'art. 75 cod. proc. civ., nonché dell'art.
art. 382 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 19.9.2019, n. 23365
dopo la cancellazione dal registro delle imprese e, precisamente, in data 4.11.2008; che trova, dunque, applicazione, il principio - ormai consolidatosi e da ultimo ribadito da Cass., Sez. 5, 19.9.2019, n. 23365, Rv.
Cass., Sez. 5, 23.3.2016, n. 5736
anche Cass., Sez. 5, 23.3.2016, n. 5736, Rv.
Cass., Sez. 5, 15.6.2018, n. 15844
Cass., Sez. 5, 15.6.2018, n. 15844, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13354-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - L45777 contro 2-31 ORIANO EMANUELLI, nella qualità di socio ed ex liquidatore della GARDA S.R.L., rapp. dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. ANTONIO VINCENZI, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA BORGOGNONA, n. 47, presso lo studio dell'AVV. G. BRANCADORO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 619/18/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 31/03/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide alla ripresa, nei confronti della GARDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, di I.R.E.S. ed I.R.A.P. relative all'anno 2006 a fronte di ricavi non contabilizzati e partecipazione ad operazioni inesistenti; che la società contribuente impugnò l'avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Ravenna la quale, con sentenza 279/01/09, rigettò il ricorso; che tale decisione fu appellata da ORIANO EMANUELLI, quale socio e liquidatore della GARDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE innanzi alla C.T.R. dell'Emilia Romagna che, con sentenza n. 619/18/14, depositata il 31.3.2014, accolse il gravame evidenziando - per quanto in questa sede ancora interessa - la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, siccome notificato alla GARDA S.R.L. allorché questa era già cessata e cancellata dal registro delle imprese; che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Si è costituito, con controricorso illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ORIANO EMANUELLI, nella qualità di socio ed ex liquidatore della GARDA S.R.L.; Considerato che con il primo motivo la difesa dell'AGENzIA lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la "nullità per violazione dell'art. 88 cpc e dell'art. 2495 comma 2 e dei principi di divieto di abuso del diritto processuale" (cfr. ricorso, p. 9, penultimo cpv.), per non avere Ric. 2015 n. 13354 sez. ST - ud. 25-6-2021 -2- la C.T.R. considerato "l'abuso del diritto processuale compiuto dalla controparte, la quale prima ha dato luogo alla violazione processuale, predisponendo il ricorso introduttivo a nome della società cancellata, per poi dolersene, una volta visto l'esito negativo del giudizio" (cfr. ivi, p. 14, cpv.); che con il secondo motivo l'AGENZIA DELLE ENTRATE Si duole altresì (in relazione all'art. 360, comma 4, cod. proc. civ.) della nullità della gravata decisione per violazione dell'art. 75 cod. proc. civ., nonché dell'art. 2495, comma 2, cod. civ., per non avere la C.T.R. dichiarato l'originario ricorso inammissibile, siccome proposto da un soggetto - la GARDA S.R.L. in liquidazione - già estinto; che i due motivi - i quali, per identità di questioni agli stessi sottese ben possono essere trattati congiuntamente - sono fondati; che emerge dagli atti riprodotti (ai fini della specificità dei motivi, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità predisposto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE (cfr. p. 11), che (1) l'originario ricorso innanzi alla C.T.P. fu effettivamente proposto dalla GARDA S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE e (2) che lo stesso fu notificato all'Agenzia delle Entrate in data 24.12.2008-5.1.2009 (cfr. ivi, timbro di ricezione apposto in calce alla prima pagina del ricorso notificato in prime cure, nonché la data apposta in calce alla pagina "17" del ricorso riprodotta alla p. successiva). Dalla motivazione della impugnata decisione (cfr. p. 1, terzo cpv.) si coglie, inoltre, che (3) la società in questione fu cancellata dal registro delle imprese in data 8.8.2008. Non è, infine, contestato tra le parti (cfr. ricorso, p. 3, quarto cpv. e controricorso, p. 1, ult. cpv.) che (4) l'avviso di accertamento 1/e Ric. 2015 n. 13354 sez.

ST- ud. 25-6-2021 -3- impugnato fu notificato alla GARDA S.R.L. dopo la cancellazione dal registro delle imprese e, precisamente, in data 4.11.2008; che trova, dunque, applicazione, il principio - ormai consolidatosi e da ultimo ribadito da Cass., Sez. 5, 19.9.2019, n. 23365, Rv. 655140-01 - per cui nel processo tributario la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché non sussistendo possibilità di prosecuzione dell'azione, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito (cfr. anche Cass., Sez. 5, 23.3.2016, n. 5736, Rv. 639134-01;

Cass., Sez. 5, 15.6.2018, n. 15844, Rv. 649100-01); che, contrariamente a quanto dedotto dal controricorrente nelle memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., alcuna efficacia sanante produce, rispetto a tale inammissibilità originaria, la successiva costituzione, in grado di appello, dell'EmANuELLI anche in qualità di ex socio: ed infatti, dalla stessa giurisprudenza richiamata dalla difesa del contribuente si coglie chiaramente che l'effetto sanante riguarda l'eventuale carenza di potere rappresentativo della persona giuridica in capo a chi, spendendo la qualità di legale rappresentante della stessa, tale in realtà non era, non anche - ciò che, invece, rileva nel presente giudizio - che il difetto originario di capacità processuale della parte possa essere sanato, con efficacia ex tunc, dalla costituzione, nel successivo grado di giudizio, Ric. 2015 n. 13354 sez.

ST - ud. 25-6-2021 -4- dell'effettivo titolare della posizione giuridica sostanziale (nella specie, l'ex socio) azionata con l'atto introduttivo del giudizio; Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado di giudizio; che le spese dell'intero giudizio debbano essere compensate, per i successivi mutamenti di giurisprudenza registrati sulla questione oggetto dei motivi ricorso;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa l'impugnata decisione senza rinvio. Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 25.6