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Ordinanza — n. 30013/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding tax recovery notice validity and consolidation of tax debt claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30013/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that upheld a tax recovery notice. The taxpayer argued that the notice was not subject to mandatory challenge because it was not listed in the required acts for consolidation under specific legislation. The court ruled that tax recovery notices function as impositive acts similar to assessment notices, making them independently challengeable regardless of their issuance date relative to later laws.

Regesto Legislator

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Art. 19 D.Lgs. 546/1992; Tax recovery notices constitute impositive acts with independent appealability. The court established that such notices are challengeable before tax commissions even if issued before the entry into force of subsequent legislation, as they manifest the state's impositive will.

Parole chiave

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tax recovery notice consolidation of debt mandatory appeal requirement impositive act status retroactivity of legislation tax assessment procedure Cassazione appeal ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 19 D.Lgs. 546/1992
civ.) la "violazione ed erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 19 del D.Lgs.
I. n. 388 del 2000
8 della I. n. 388 del 2000; che la società contribuente impugnò la cartella di pagamento innanzi alla C.T.P.
I. n. 311 del 2004
1, penultimo cpv.), donde derivano (a) la sua autonoma impugnabilità - anche se emesso anteriormente all'entrata in vigore della I. n. 311 del 2004 - (b) il consolidamento della ripresa, quale effetto della mancata r/L Ric.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Si sono costituite, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE e la RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., Considerato che con l'unico motivo la difesa del contribuente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 3.2.2009, n. 4968
25-6-2021 -3- (cfr., quale leading case su tale questione specifica, Cass., Sez. 5, 3.2.2009, n. 4968, Rv.
Cass., Sez. 5, 17.9.2014, n. 19561
607069-01), che ha espressamente annoverato l'avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 17.9.2014, n. 19561, Rv.
Cass., Sez. 5, 29.7.2015, n. 16006
632449-01 e Cass., Sez. 5, 29.7.2015, n. 16006, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10716-2015 proposto da: KINESIS S.R.L. (C.F. 01553260835), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. DOMENICO ALVARO, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA TANGORRA, n. 9, presso lo studio dell'AVV. ANTONINO MARAZZITA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; controricorrente - nonché RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV.GIUSEPPE PAVONE, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA COLA DI RIENZO, n. 180, presso lo studio dell'AVV.

CARMELA SALVO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3128/02/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, sez. st . di MESSINA, depositata il 17/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla KINESIS S.R.L. una cartella di pagamento conseguente ad iscrizione a ruolo di riprese consolidatesi a seguito di mancata impugnazione del relativo avviso di accertamento e relative al recupero di credito di imposta ex art. 8 della I. n. 388 del 2000; che la società contribuente impugnò la cartella di pagamento innanzi alla C.T.P. di Messina la quale, con sentenza 448/1/06, accolse il ricorso; che tale decisione fu appellata dall'AGENZIA DELLE ENTRATE innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st. di Messina la quale, con sentenza n. 3128/02/14, depositata 11 17.10.2014, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora interessa - come l'avviso di recupero del credito di imposta ex lege n. 388 del 2000 abbia "una funzione non solo informativa del debito ma anche impositiva al pari di un atto di accertamento o di liquidazione" (cfr. motivazione della decisione impugnata, p. 1, penultimo cpv.), donde derivano (a) la sua autonoma impugnabilità - anche se emesso anteriormente all'entrata in vigore della I. n. 311 del 2004 - (b) il consolidamento della ripresa, quale effetto della mancata r/L Ric. 2015 n. 10716 sez.

ST - ud. 25-6-2021 -2- impugnazione di quello nonché (c) la legittimità della conseguente iscrizione a ruolo; che avverso tale sentenza la KINESIS S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Si sono costituite, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE e la RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., Considerato che con l'unico motivo la difesa del contribuente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione ed erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 [...]. Erronea interpretazione della giurisprudenza richiamata.

Insussistenza dell'obbligo di impugnare l'avviso di recupero in questione. Irretroattività della I. 311/2004" (cfr. ricorso, p. 10, penultimo cpv.), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto consolidata la pretesa impositiva, nonostante la mancata inclusione dell'avviso in questione tra gli atti ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 19 cit. e, dunque, l'inesistenza di qualsivoglia obbligo di sua impugnazione da parte della KINESIS; che il motivo è infondato; che è sufficiente osservare - come correttamente rilevato, d'altronde, dalla C.T.R. (cfr. motivazione della decisione impugnata, p. 1, terzultimo e penultimo cpv. della motivazione) - che gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato, al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tali, sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi del D.

Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, anche se emessi anteriormente all'entrata in vigore della I. n. 311 del 2004 Ric. 2015 n. 10716 sez. ST - ud. 25-6-2021 -3- (cfr., quale leading case su tale questione specifica, Cass., Sez. 5, 3.2.2009, n. 4968, Rv. 607069-01), che ha espressamente annoverato l'avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 17.9.2014, n. 19561, Rv. 632449-01 e Cass., Sez. 5, 29.7.2015, n. 16006, Rv. 636119-01); Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con condanna della KINESIS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., nonché della RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna la KINESIS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi (a) C 5.600,00 (ciquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., nonché (b) C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 5.600,00 (ciquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre al 1 5 % su tale importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge, in favore della RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t.. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della KINESIS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo ìt Ric. 2015 n. 10716 sez. ST - ud. 25-6-2021 -4- unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto Così deciso in Roma, nella camera di consigli