Cassation court declares tax appeal inadmissible for failing to prove pre-2008 affiliation to national sports federations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because it failed to challenge the lower court's finding of pre-2008 affiliation to national sports federations. While the authority argued that the 2008 CONI registration could not retroactively apply to the 2005 tax year, the court ruled that the specific requirement for the 1991 tax law was affiliation to national federations, not CONI registration. Consequently, the lower court correctly applied the law by recognizing the association's status based on its actual membership prior to the tax year in question.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 Legge n. 398/1991; Art. 7 D.L. n. 136/1994: The formal requirement for tax benefits under the sports association regime is affiliation to national sports federations, not registration with CONI, and the lower court erred by relying solely on the latter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 13917-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 139 XPOWER RACING ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MACIOCI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO MONTANARI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 79/2015 della COMM.TRIB.REG.MARCHE, depositata il 10/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2021 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. STEFANO VISONA' che ha chiesto che la Corte di Cassazione accolga il ricorso; FATTI DI CAUSA All'esito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Pesaro nei confronti dell'associazione denominata X-Power Racing, con apposito avviso di accertamento relativo alle operazioni compiute nell'anno d'imposta 2005, l'Agenzia delle Entrate - disconosciuto il carattere di associazione sportiva dilettantistica e attribuita alle entrate per sponsorizzazioni (per Euro 228.017) la natura di proventi da attività commerciale - rideterminava il valore della produzione a fini IRAP e recuperava a tassazione VIVA non versata; con separato e successivo atto di contestazione l'Agenzia irrogava le sanzioni per l'omesso versamento di ritenute alla fonte quale sostituto d'imposta.
La C.T.P. di Pesaro respingeva il ricorso della X-Power Racing avverso gli atti impositivi. La C.T.R. delle Marche, con la sentenza n. 79/4/15 pubblicata il 10/3/2015, accoglieva l'appello e riformava integralmente la decisione di primo grado; il giudice dell'impugnazione, dopo aver ritenuto prevalente l'attività sportiva svolta dall'Associazione rispetto all'attività commerciale, ha, altresì, concluso che in virtù dell'effetto retroattivo dell'iscrizione del 25/1/2008, risultava integrato anche il requisito del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, richiesto dall'art. 7 del D.L. n. 136 del 1994 per fruire del regime fiscale agevolato riservato alle associazioni sportive dilettantistiche.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. All'impugnazione ha resistito, con controricorso, la X-Power Racing, che ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'udienza pubblica del 27 maggio 2021, ma il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate ex art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137 del 2020, chiedendo l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L'Agenzia ricorrente lamenta (ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la C.T.R. mancato di considerare nella sua valutazione il «fatto decisivo» che l'Associazione era affiliata alla Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT) solo dal 2006 (anno dal quale l'Associazione ha iniziato a svolgere tale attività sportiva) con la conseguenza che l'iscrizione al registro CONI, a far data dal 25/1/2008, non avrebbe potuto comunque retroagire oltre l'anno 2006.
La censura è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. La C.T.R. delle Marche ha ritenuto irrilevante la mancata iscrizione al registro CONI nell'anno d'imposta oggetto di accertamento, sia perché il registro era stato reso esecutivo dal Comitato soltanto nel novembre 2005, sia perché alla successiva iscrizione - in data 25/1/2008 - doveva riconoscersi effetto retroattivo ai fini della corretta fruizione delle agevolazioni fiscali (la sentenza si basa sulla delibera del CONI n. 52/29 del 19/5/2011, in base alla quale «il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva per effetto della delibera di Consiglio Nazionale n° 1288 del 11 novembre 2004 anche in carenza della prevista iscrizione al Registro sia da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31/12/2010»).
La norma istitutiva del regime fiscale IVA agevolato si rinviene nell'art. 1 della Legge n. 398 del 16/12/1991 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche) che stabilisce agevolazioni, relativamente alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte, per «le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore [originariamente] a lire 100 milioni».
L'applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale e, cioè, all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali o a riconosciuti enti nazionali di promozione sportiva. Successivamente, l'art. 90, comma 20, della Legge n. 289 del 27/12/2002, norma entrata in vigore il 1°gennaio 2003, ha stabilito che l'affiliazione comportasse l'obbligatoria iscrizione al «registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche» istituito presso il CONI; tuttavia, la citata disposizione è stata abrogata dal D.L. 22/3/2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2004, n. 128 (e, dunque, precedentemente rispetto all'anno d'imposta considerato dall'avviso di accertamento).
Il «Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche» del CONI trova, infatti, il suo fondamento normativo nell'art. 5 del D.Lgs. 23/7/1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.) e, segnatamente, alle lettere c) e d) del comma 2, secondo cui «il consiglio nazionale ...
c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al C.O.N.I. e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;
d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale [o della disciplina sportiva associata; parole aggiunte dall'art. 1, comma 7, D.Lgs. 8/1/2004, n. 15], criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica». In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett, c) e d), D.Lgs. n. 242 del 1999, il registro è stato istituito con la delibera del consiglio nazionale n. 1288 dell'11/11/2004 (sull'effettività del registro dal 2005 v.
Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 7202 del 21/3/2017, e Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 33557 del 18/12/2019), anche ai fini di quanto prescritto dall'art. 7 del D.L. 28/5/2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/7/2004, n. 186, in base al quale è attribuita al CONI la qualità di «unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche», tenute ad acquisire apposito riconoscimento del Comitato (il quale «trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi»).
Prima del 2005, non può, dunque, neanche ipotizzarsi come indefettibile requisito formale l'iscrizione al registro del CONI ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 398 del 16/12/1991 (sull'indispensabilità dell'iscrizione al registro CONI successivamente alla sua istituzione, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29401 del 13/11/2019, Rv. 655740-01, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29402 del 13/11/2019); peraltro, la già menzionata delibera del CONI n. 52/29 del 19/5/2011 equipara, fino al 31/12/2010, «il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva» al riconoscimento finalizzato all'iscrizione.
Antecedentemente alla concreta attivazione del registro del CONI (nel novembre 2005, secondo l'accertamento della C.T.R.), l'unico requisito formale (non sufficiente, peraltro, al riconoscimento dei benefici, essendo altresì richiesto l'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro) prescritto dall'art. 1 della Legge n. 398 del 1991 era costituito dall'affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti. Erra, dunque, la C.T.R. delle Marche nel considerare, quale unico elemento rilevante per il riconoscimento, ai fini fiscali, della natura di associazione sportiva dilettantistica, l'iscrizione nel registro del CONI del 25/1/2008 (i cui effetti, peraltro, sono fatti retroagire dal giudice d'appello anche in relazione all'anno d'imposta 2005), anziché accertare la X-Power Racing fosse affiliata a federazioni sportive nazionali nell'anno d'imposta oggetto di accertamento.
Tuttavia, l'errore nella decisione della C.T.R. non è colto dalla ricorrente Agenzia, la quale deduce nel ricorso, come elemento decisivo pretermesso, l'affiliazione alla Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT) dall'anno 2006 e, dunque, l'impossibilità di fare retroagire la postuma iscrizione al Registro CONI oltre tale data. In realtà, la circostanza dedotta a fondamento della censura non è affatto decisiva, poiché l'iscrizione al registro del CONI, indipendentemente dalla sua decorrenza, non costituisce - per i periodi antecedenti alla sua istituzione - il requisito formale prescritto per poter godere delle agevolazioni previste dalla Legge n. 398 del 1991, sicché l'Agenzia avrebbe dovuto contestare, casomai, la mancata affiliazione a federazioni sportive nell'anno d'imposta 2005 (si osserva, in proposito, che la controricorrente riporta il p.v.c. del 30/3/2009 dal quale risulta che «l'associazione è affiliata alla F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), motivo per il quale fruisce dei benefici fiscali previsti dal legislatore»).
2. In conclusione, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va dichiarato inammissibile. Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.
3. Poiché la ricorrente è un'Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia ricorrente a rifondere alla X-Power Racing le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 7.290,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso i