Court dismisses tax appeal as extinguished by voluntary settlement of tax debts under simplified procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax litigation extinguished due to the voluntary settlement of the disputed tax debts. The taxpayer submitted requests for simplified tax definition and proof of payment for specific years, prompting the State to request the case's closure with cost compensation. The court accepted the State's request, ruling that the underlying dispute no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: When a taxpayer voluntarily settles tax debts under simplified procedures, the administrative litigation is extinguished without the need for formal declarations of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21844-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE 2021 DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 4836 - ricorrente - contro PERFETTI VAN MELLE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 45, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO LEO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 931/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 20/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott.
RAFFAELE MARTORELLI; R.G. n. 21844/ 2014 RITENUTO CHE - PERFETTI VAN MELLE s.p.a resistente avverso la sentenza 931/2014 sez. 33, della CTR di Milano, avverso la quale aveva proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate, segnalava, in data 6.6.2019, di aver proposto distinte domande di definizione agevolata ai sensi dell'art.6 d.l. n.119/2018 conv. in legge n.136/2018, per le annualità 2003, 2004, 2005, allegando attestazione di ricevuta telematica e quietanze di versamento relative agli importi dovuti. Chiedeva la sospensione del giudizio sino al 31.12.2020; -l'Avvocatura dello Stato, con nota 14.4.2020, ha richiesto per l'odierna udienza, dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese;
CONSIDERATO CHE -alla luce della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di estinzione con compensazione delle spese, ai sensi dell'art.6 del d.I.119/2018, e va esclusa, inoltre, l'applicabilità 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 dell'8.3. 2018);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese. Deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto il 14 I 9ro 2021. Il Pr. 1te i DEPOSITATO IN CANCELLERIA G" Mes\Stalla , , (