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Ordinanza — n. 29831/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against tax assessment regarding bank account withdrawals and burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29831/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision rejecting an inheritance tax assessment. The heirs argued that the tax authority violated legal presumptions regarding bank withdrawals and failed to properly evaluate evidence proving the funds were condominium management fees rather than personal income. The court ruled that the lower court correctly applied the burden of proof on the taxpayer to explain the origin of funds, and that reviewing factual assessments violates the principle of finality on facts.

Regesto Legislator

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Art. 32 DPR 600/1973; Art. 51 DPR 633/1972: The legal presumption regarding bank withdrawals by professionals remains in force, requiring the taxpayer to analytically prove the non-taxable nature of such movements, and appeals challenging factual findings are inadmissible.

Parole chiave

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tax burden of proof bank account withdrawals inheritance tax assessment inadmissible appeal factual review prohibition imposta diretta sul reddito inchiesta per sottrazione d'imposta dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 32, first paragraph, no. 2, of D.P.R. 29 September 1973, no. 600
Con il primo motivo del ricorso deduce l'Agenzia delle entrate la violazione dell'art. 32, primo comma, n.
Art. 51, paragraph 2, no. 2, of D.P.R. 26 October 1972, no. 633
600, e dell'art. 51, comma 2, n.
Art. 360, first paragraph, no. 5, of the Code of Civil Procedure
Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n.
Art. 2 and Art. 35, paragraph 3, of D.Lgs. 31 December 1992, no. 546
228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; tutto ciò ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento (Cass. 26/09/2018, n.
Art. 13, paragraph 1-quater, of D.P.R. 115/2002
Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l'obbligo di versare dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26/09/2018, no. 22931
Cass. 31/01/2017, no. 2432
Cass. 9/08/2016, no. 16697
Cass. 30/03/2016, no. 6093
Cass. 16/07/2020, no. 15161
Cass. S.U. 27/12/2019, no. 34476
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 11263/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12. - ricorrente - contro Segnalini Emanuela (C.F. SGNMNL76B47H501P), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro De Stefano, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma via Crescenzio 62. - controricorrente - e contro Segnalini Giuliano (C.F.

SGNGLN48TO9B932N). - intimato - avverso la sentenza n. 335/04/2012 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il giorno 25 ottobre 2012. Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera. FATTI DI CAUSA Giuliano Segnalini ed Emanuela Segnalini, quali eredi di Adele Bartolomeo, impugnarono un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate, con il quale vennero ripresi a tassazioni maggiori redditi tratti dalla defunta nel corso dell'anno 2004, ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA.

Il ricorso venne accolto integralmente in primo grado; proposto appello dall'Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 25 ottobre 2012, lo respinse. Avverso la detta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi, cui risponde con controricorso Emanuela Segnalini, mentre non ha spiegato difese Giuliano Segnalini. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso deduce l'Agenzia delle entrate la violazione dell'art. 32, primo comma, n. 2), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 51, comma 2, n. 2), del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, poiché la commissione tributaria regionale ha violato la regola presuntiva a carico del contribuente discendente dalle dette norme.

2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., avendo il giudice di merito omesso di motivare in ordine ai fatti storici, decisivi per il giudizio, concernenti le prove addotte dagli eredi della contribuente in ordine alla natura dei prelevamenti e dei versamenti eseguiti sui conti correnti della defunta.

3. Con il terzo motivo assume la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 e 35, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo il giudice di merito erroneamente affermato che le domande, avanzate in via alternativa dall'amministrazione appellante, minavano in maniera determinante la fondatezza dell'accertamento impugnato. 3.1. I tre motivi, strettamente connessi, meritano perciò trattazione unitaria e sono tutti inammissibili. Va anzitutto ricordato che in tema di accertamento dei redditi, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; tutto ciò ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento (Cass. 26/09/2018, n. 22931;

Cass. 31/01/2017, n. 2432; Cass. 9/08/2016, n. 16697; Cass. 30/03/2016, n. 6093). Va soggiunto che, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità (da ultimo, Cass.16/07/2020, n. 15161). 3.2. Orbene, nella fattispecie in esame, lamentando plurime violazioni di legge, in realtà la ricorrente intende sottoporre al vaglio di questa Corte - in maniera appunto inammissibile -, l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta dalla contribuente per superare la detta presunzione.

In particolare, la commissione tributaria regionale, facendo corretta applicazione della esposta regola sull'onere della prova a carico del contribuente, ha affermato che attraverso i documenti prodotti nel corso del giudizio, gli eredi dell'amministratrice di condominii avevano dimostrato che tutte le somme registrate sul conto corrente intestato a quest'ultima, erano in realtà interamente riconducibili ai versamenti effettuati dai condomini dalla stessa amministrati. E siffatto accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ribadito l'inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.

S.U. 27/12/2019, n. 34476).

4. Le spese seguono la soccombenza. Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l'obbligo di versare dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass.29/01/2016, n. 17789).

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi euro 7.200,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ad agli accessori di le