Cassation appeal dismissed as judgment extinguished by revocation and withdrawal of pending litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the underlying judgment was revoked and the appellant withdrew the pending litigation. The appellant, Vitantonio Colucci, had challenged tax assessment notices regarding withholding obligations but subsequently renounced the proceedings. Consequently, the Court extinguished the case and ordered the compensation of litigation costs due to the lack of interest in the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; The cassation judgment is extinguished when the appealed decision is revoked and the appellant withdraws the pending litigation, resulting in the loss of interest in the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso 28433-2015 proposto da: PLASTIC PUGLIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II N. 33, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DAMASCELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIAPIA PERCHINUNNO; - ricorrente - contro 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 4374 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1262/2015 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 29/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE: - Vítantonio Colucci, titolare dell'impresa individuale Plastic Puglia, impugnava gli avvisi di accertamento (annualità 2003, 2004, 2005) emessi dall'Agenzia delle Entrate, sulla scorta di p.v.c. della Guardia di Finanza, coi quali veniva contestata la violazione dell'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare e versare le ritenute d'acconto sui compensi corrisposti in favore di lavoratori che erano stati considerati alle dipendenze dell'impresa; - la C.T.P. di Bari accoglieva il ricorso; - la C.T.R. della Puglia, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate con la sentenza n. 1262/13/15 del 29/5/2015; - avverso tale decisione Vitantonio Colucci ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate; - con atto depositato il 18/6/2021, Vitantonio Colucci rinunciava al giudizio, dichiarando altresì che la sentenza impugnata è stata oggetto di pronuncia di revocazione del giudice del merito, a sua volta impugnata con altro ricorso per cassazione (poi dichiarato estinto per adesione del Colucci alla definizione agevolata delle liti pendenti).
CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorrente ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata è stata oggetto di revocazione: deve, di conseguenza, dichiararsi l'estinzione del giudizio di cassazione.
2. Le spese del processo estinto sono compensate in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 25 giugno 2021. Il Presidente (Biagio Virgil