Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal against a regional tax commission decision, ruling the proceedings extinguished by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the tax authority failed to submit a request for settlement within the prescribed period, causing the process to terminate automatically. Consequently, the court declared the appeal inadmissible because the underlying legal dispute no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties do not request settlement within the deadline, and the appeal is inadmissible if the process has already terminated.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 25043/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bortone Costruzioni di Bortone Aldo & C Sas, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Benincasa, con domicilio eletto a Roma, via F. Siacci n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Voglino; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 171-49-12, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 88302T300161/2009.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018. (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), hé risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 . dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA EST