Italian tax court process extinguished due to missed deadline for simplified settlement request under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed the mandatory request for simplified settlement by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to utilize the expediated procedure provided by Article 6 of Legislative Decree 119/2018, which automatically terminated the case once the statutory period elapsed without action. Consequently, the court ruled that the proceedings ended by operation of law, leaving the burden of any advanced costs on the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the expiration of the deadline for filing the request for simplified settlement, unless the parties specifically request a hearing to declare extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 26044/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Marcone Alessandro, rappresentato e difeso dell'Avv. Fabio Massimo Orlando, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso il suo studio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 542-09-14, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
T8B011004897/2010, T8B011004902/2010 e T8B011004921/2010. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Roma 23 DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Presidente DEPOSrfATO IN CAN .1,5 fr ERIA Ogg, i O T T