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Decreto — n. 29760/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.

Numero d'incarto Decreto — n. 29760/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018 to continue proceedings after the initial term ended. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When the statutory period for requesting a hearing extension expires without such a request being filed, the administrative or civil process is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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process extinguishment statutory time limit tax appeal procedure hearing extension request Legislative Decree 119/2018 costs allocation automatic termination differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

te Ù-0A. 29' 4-6G DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26289/2010 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro SAufw k(\kok, Ribmin Ah AI ci, C Ravani Acciai di Ve irrThià-19w& C. S.a.s. (Già Ravani Acciai S.r.14A/rappresentata e difesa dagli Avv. Alberto Bova e Giovanni Pasquale Mosca, con domicilio eletto in Roma, Corso D'Italia n. 102, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 79/16/2009, pronunciata con riferimento all'atto n. 03920050010844321.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 1:3•HIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 73, t 7, DEPOSITATO IN CAN LERIA céggi„ 15 Ori 2021 T