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Decreto — n. 29750/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court case dismissed due to extinction of proceedings via simplified tax definition payment.

Numero d'incarto Decreto — n. 29750/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax court declared the proceedings extinguished because the taxpayer submitted a simplified tax definition request with full payment. The Revenue Agency confirmed the taxpayer's compliance and noted that no party requested a hearing within the statutory deadline. Consequently, the court ruled the case closed with costs remaining with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished by the lapse of the deadline for requesting a hearing if the taxpayer has filed a simplified definition request with payment, unless a hearing is specifically ordered.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified tax definition lapse of hearing deadline taxpayer payment compliance procedural closure procedura fiscale deduzione delle spese professionali debiti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di 22332 chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 23153/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Roche Diagnostics S.p.A. Società Unipersonale, rappresentata e difesa dagli Avv. Leonardo Perrone e Gianmarco Tardella, con domicilio eletto in Roma, via Giovanni Nicotera, n. 29, S. IX, int. 12, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 107/42/2012, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R1R03BB00628/2008.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

‘be che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di 22332 chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. DICHIARA ES TO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CAN ERIA " oggi, OT T 20