Italian tax court dismissed proceedings as extinguished due to voluntary settlement and lack of further requests by December 2020.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished because the taxpayer voluntarily submitted a simplified settlement request and no party sought further proceedings by the statutory deadline. The Agency of Revenue confirmed the taxpayer's submission of the required documentation and the absence of any objection to the settlement. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under the specific provisions of the 2018 decree, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if the taxpayer requests a simplified settlement and no party requests a hearing within the prescribed term, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 14088/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Scaroni Fausto, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 6425/28/2016, pronunciata con riferimento all'atto n. 02220130014940000. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Postili& tintemi:M in atti difformità aon ostatite. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma---/3 - itP"sideate sidtffre 2•( DEPOSITATO IN CANC LERIA • Ai