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Decreto — n. 29746/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 29746/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request for a hearing under Article 6, paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018 within the prescribed period. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: When the statutory period for requesting a hearing expires without such request, the tax proceeding is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax proceeding extinction statutory time limit hearing request deadline Legislative Decree 119/2018 automatic process termination costs allocation rule Civil Procedure Code assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 18821/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Awocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Sagam S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Gaspare Falsitta, Nicoletta Dolfin e Rita Gradara, con domicilio eletto in Roma, Largo Somalia, n. 67, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 06/06/2013, pronunciata con riferimento all'atto n. 06820110208147067.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Podi& riscontra» in atti DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO dif tentata nøIW. 11Presiciezte Roma rt 9? •n• DEPOSITATO IN CANC LERIA oggi, .1 5 Q.IT 20Zi