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Decreto — n. 29743/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by taxpayer's request for simplified tax settlement procedure completion.

Numero d'incarto Decreto — n. 29743/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer successfully completed the simplified tax settlement procedure. The tax agency confirmed the taxpayer's submission of the required documentation and the absence of any objections within the statutory deadline. Consequently, the proceedings terminated automatically under the specific provisions governing simplified tax definitions.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process is extinguished by operation of law when the taxpayer completes the simplified tax settlement procedure and no objections are filed within the prescribed period, with procedural costs remaining with the party who advanced them.

Parole chiave

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simplified tax settlement procedural extinction tax appeal dismissal statutory deadline taxpayer compliance proseguimento dell'erogazione delle prestazioni arretrati d'imposta arretrati alimentari

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 8988/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Pisacreta Armando, rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Freda, con domicilio eletto in Roma, via Anton Giulio Barrili, n. 49, presso lo studio dell'Avv. Daniel De Vito; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. Staccata di Salerno, n. 357/9/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFK010302802/2012.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versament6 di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTOAIL PROCESSO Roma 2 7 LUG, 2021 DEPOSITATO IN CANC LERIA oggi,_ 25 OTT 202