Tax court process extinguished by statutory time limit; costs remain with party who advanced them.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on an impositio act, but the specific procedural window for defining the dispute closed without an explicit denial of the settlement request. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving all advanced litigation costs on the party who initiated them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When the statutory period for requesting a hearing extension expires without such a request, the tax proceeding extinguishes automatically, and the costs of the extinguished process remain the responsibility of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n. 15691/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Unocasa srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Mangano, con domicilio eletto in Torino, via Montevecchio, n. 5, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deltglai-A n. 1623/7/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7G030205109/2014.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTIrvrO IL PROCESSO Roma '2 7 UG, 21121 L DEPOSITATO IN CA LERIA oggi, 1.5ITT 10