Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The taxpayer submitted documentation for simplified tax definition, but the tax authority did not deny the request, and no extension was formally requested by either side. Consequently, the proceedings terminated automatically under the specific time limit provisions of the 2018 decree, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the statutory period if neither party requests the fixing of a hearing, and the costs of the extinguished process remain the responsibility of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 13858/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro De Maio Vincenzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Gambino Concetta, con studio in Eboli (SA), Via Umberto Nobile n. 14, domicilio eletto in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, PEC: avvocato.contettagambino@pec.giuffre.it ; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campaniàfn. 10077/09/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFK010301292.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO 14 PROCESSO Roma 2 LU,, 2121 DEPOIITATO IN cANc LERIA 0990....1525.1.1111 .......