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Decreto — n. 29733/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary settlement agreement deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 29733/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer submitted a voluntary settlement request within the statutory deadline. The Revenue Agency confirmed the taxpayer's compliance and noted that no other party contested the settlement. Consequently, the court dismissed the appeal without a merits decision, ruling that the procedural term for the lawsuit had expired.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically upon the expiration of the deadline for submitting a settlement request, unless parties explicitly request a hearing to preserve the right to contest.

Parole chiave

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tax procedure extinction voluntary settlement agreement statutory deadline expiration Revenue Agency compliance procedural dismissal contenzioso tributario arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 11975/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro De Scisio Nicola,' rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Walter Cima e Pietro Colucci, con — [domicilio eletto in Campobasso, traversa via Zurlo, n. 8, presso lo studio degli stessi ;j avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 644/1/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 201036.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO Il. PROCESSO Roma 2 7 1-Uti LuLjt DEPOSITATO IN CANC LENA 09913.5.1n..1.0 isict, . n