Italian tax court process extinguished due to failure to request hearing by deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had issued a decision, but the statutory time limit for requesting an audience had passed without intervention. Consequently, the court ruled the process terminated and assigned the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the deadline for requesting a hearing expires without the parties' intervention, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 26380/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro L'autosalone Srl, rappresentato e difeso dall'Avv. Signoriello Gaetano, con domicilio eletto in Roma, Largo Somalia, n. 67, presso lo studio dell'Avv. Gradara Rita; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 464/5/18, pronunciata con riferimento agli impositivi n. THS034900171- THS034900194- THS034900208.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. zt4g721 DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma L \i DEPOSITATO IN CAN LERIA 099i, ............