Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request accelerated settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested the accelerated settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The plaintiff, Roma Capitale, and the defendant, the General Prosecutor, failed to file the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if the request for accelerated settlement is not filed within the prescribed period, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 328/2017 R.G. proposto da ROMA CAPITALE, in persona della Sindaca in carica pro tempore, Avv. Virginia Raggi, rappresentata e difesa dall'Avv Domenico Rossi dell'Avvocatura Capitolina e presso di esso domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, giusta procura speciale in calce al presente atto; contro tzue, Procura Generalizia'/Suore Francescane Del Cuore Di Gesù, rappresentata e difesa dall'Avv. Greatti Ugo, con domicilio eletto in Roma, Largo dei Lombardi, n. 4, presso lo studio di quest'ultimo avverso, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3170/21/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 121391205.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione 21 '35— di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 7 of‘ 2021 DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, sA