Tax dispute dismissed as proceedings extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2017, but the specific procedural mechanism for settling the case under the 2018 decree was never activated. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically by law, leaving the burden of advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: When the statutory period for requesting a hearing under the tax settlement decree expires without such request, the proceedings are extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 1970/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Italiana Assicurazioni Spa, in qualità di incorporante della società La Piemontese Assicurazioni Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cerrato Marco e Maisto Guglielmo, con domicilio eletto in Roma, Piazza D'Aracoeli, n. 1, presso lo studio Maisto e Associati; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 901/1/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TSBC00200069/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; e che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; ( che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ES11NTO IL PROCESSO Roma 1 gni Mi DEPOSITATO IN CA LERIA oggi, .2.5 IIIT 1021