Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request by December 31, 2020, despite the possibility of declaring extinction. Consequently, the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if parties do not request a hearing within the prescribed term, unless a specific request is filed to fix the date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 15197/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Carbonara Assunta, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vito Lucio Paolantonio e Canio De Rosa, con domicilio eletto in Roma, via Gioacchino Gesmundo, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Ariniello Consolino; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez.
Staccata di Salerno, n. 511/12/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFK010302600/2012. Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di (21chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 i Lu,-, tk.12:1 DEPOSITATO ihiCib LER1A ente oggi ,