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Decreto — n. 29716/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 29716/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for this simplified process, but the statutory time limit for initiating the formal settlement procedure had passed. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding extinguishes by expiration of the deadline for requesting the simplified settlement procedure unless the parties request a hearing to declare extinction.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified settlement procedure statutory time limit tax administration litigation procedural termination contenzioso tributario tempestività tributaria comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

te Cuctx _ ;29 (0 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 33/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Russo Giuseppe, Russo Salvatore e Distilleria Fratelli Russo di Salvatore e Giuseppe Russo & C. snc, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Trombetta, con domicilio eletto in Giarre (CT), via, Alessandro Manzoni, h. 62, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez.

Staccata di Catania, n. 368/34/12, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R3601T300209. Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 27 Lft 2021 DEPOSITATO IN CANGLLERLA 4V ente 090,..2.5.1111..20/