Tax court process extinguished due to failure to request settlement under Art. 6 DL 119/2018 within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement under Article 6, paragraph 13, of Legislative Decree 119/2018 by December 31, 2020. The Agency of Revenue and C.I.S.A. Spa failed to file the necessary request, and no objection to the definition was raised. Consequently, the court ruled the process terminated automatically, leaving procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 DL 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: If parties fail to request a settlement within the statutory deadline, the tax proceeding extinguishes automatically, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9448/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro C.I.S.A. Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Garavoglia, Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio di questi ultimi; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 11/10/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.
28. Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 27 LUG, 2021 DEPOSITATO IN CANCLLERlA oggi,. 2.S OT T 2021 I