Tax court process extinguished by deadline lapse under Art. 6 D.L. 119/2018; parties must request hearing to continue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documents for simplified settlement, but the Revenue Agency did not object, and no formal request to continue was filed. Consequently, the court ruled the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: If neither party requests a hearing within the statutory period for simplified settlement, the proceeding extinguishes automatically, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 28149/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Tilli Walter, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela De Franciscis, con domicilio eletto in Caserta, via Roma Parco Europa, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3766/34/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF7010403589/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere bé l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta 1(21 21 intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del —processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ISTINTO IL PROCESSO Roma 21 LUCI 2l121 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 090,15 OT T 2021