Tax court case dismissed as extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, I.T.S. Italia S.r.l., and the defendant, the Revenue Agency, failed to submit the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the simplified settlement procedure, unless the parties specifically request a hearing to continue the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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29711.21 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Il Presidente ha pronunciato il seguente Cu:L 2ct fu DECRETO sul ricorso iscritto al n.16634/2018 R.G. proposto da I.T.S.Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Barbara Nigro e Rosamaria Nicastro, con domicilio elettci in Roma, via Crescenzio, n. 14, presso lo studio "Di Tanno e Associati - Studio Legale Tributario"; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1708/02/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7U030600852/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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