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Decreto — n. 29695/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by the taxpayer's voluntary settlement and lack of further procedural steps.

Numero d'incarto Decreto — n. 29695/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily submitted a simplified settlement request and paid the owed amount. The tax agency confirmed the settlement and noted that no other parties requested the hearing within the statutory deadline. Consequently, the court ruled the proceedings terminated by operation of law, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer voluntarily requests a simplified tax definition and pays the debt, the administrative and judicial proceedings are extinguished by the expiration of the deadline for further requests, unless parties specifically petition for a hearing.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment simplified tax definition voluntary settlement payment procedural termination administrative litigation closure sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO ih4dia< Più sul ricorso iscritto al n. 22993/2016 R.G. proposto da Autofficina Duepiul Sncdin persona socio 1.0‘ amminsi Pancalli Fabrizio e Mondellini Massimiliano, rappresentate Graziani Andrea, con domicilio eletto in Roma, p.le Clodio, n. 14, presso il suo studio; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1245/45/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9D022F05658.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente tra presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini dalla suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL/PROCESSO Roma 2 i L' J21 DEPOSITATO IN C& oggi, 2