Tax court dismissed appeal; tax authority requests extinguished due to simplified settlement agreement deadline passed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer filed a simplified settlement agreement before the statutory deadline. The tax authority requested this outcome, noting the taxpayer's compliance with specific legislative requirements for simplified dispute resolution. Consequently, the court ruled the proceedings terminated without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer submits a simplified settlement agreement and no party requests a hearing within the prescribed period, the tax proceedings are automatically extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n. 15440/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Artiplastic Macos srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Asa Peronace, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC avvasa peronace@mi la no. pecavvocati. it; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4624/11/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9D031B01043/2014, T9D0311301047/2014, T9D031B05030/2013, T9D031B05032/2013, T9D031B05038/2013 e T9D031B05061/2013.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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