Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by early agreement on simplified dispute resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer had adhered to the simplified dispute resolution procedure before the appeal was filed. The taxpayer submitted the request and paid the first installment by May 2019, while the tax agency failed to respond by the December 2020 deadline. Consequently, the procedural outcome was the automatic extinction of the proceedings, relieving the taxpayer from further litigation costs and the double unified contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002: When a party adheres to a simplified dispute resolution procedure prior to filing a cassation appeal, the proceedings are extinguished if the opposing party fails to respond within the statutory period, thereby precluding the examination of the appeal's merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27433/2012 R.G. proposto da San Michele s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Oreste e Guglielmo Cantillo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, lungotevere dei Mellini, 17 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, n. 250, depositata il 12 aprile 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - la San Michele s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, depositata il 12 aprile 2012, che, in accoglimento dell'appello erariale, ha respinto il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l'anno 2004 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate; - il ricorso è affidato a cinque motivi; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; - con nota del 6 giugno 2019 la ricorrente comunica di aver aderito alla definizione agevolata delle liti ai sensi dell'art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con modif., con I. 17 dicembre 2018, n. 136, allegando relativa documentazione; - ribadisce siffatta circostanza con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., con cui chiede, conseguentemente, dichiararsi l'estinzione del giudizio;
CONSIDERATO CHE: - parte ricorrente ha dimostrato di aver presentato la domanda di definizione della lite e di aver pagato l'importo della prima rata entro il 31 maggio 2019; - poiché l'Agenzia non ha presentato istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020, il processo va dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, giusta quanto disposto dalla medesima disposizione; - del pari, non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd.
«doppio contributo unificato», di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto ostativo dell'esame del merito del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr., sia pure con riferimento alla fattispecie dell'adesione a definizione agevolata delle liti previste da altre disposizioni normative, Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782)
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 maggio 2021. Il Presidente Ernestino Luigi Bruschetta r-POSITATO N CANCELLERIA o