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Ordinanza — n. 29409/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal against tax authority regarding bank withdrawal presumptions under Art. 32 DPR 600/1973.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29409/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed Emanuela Segnalini's cassation appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision. While the court found the first ground valid, it declared the second ground inadmissible because the taxpayer failed to provide concrete proof for specific deductible costs. Consequently, the lower court's ruling was quashed regarding the first issue but upheld the factual findings on bank deposits lacking sufficient evidence.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 1, n. 2) DPR 29 settembre 1973, n. 600; Art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.: The legal presumption regarding bank withdrawals applies to self-employed professionals, requiring them to prove the extraterritoriality of such movements, while factual findings on deposits without sufficient proof remain non-reviewable in cassation.

Parole chiave

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taxation presumptions bank withdrawal proof burden of proof reversal cassation inadmissibility deductible costs evidence self-employed income tax audit procedure procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 1, n. 2) DPR 29 settembre 1973, n. 600
Con il primo motivo del ricorso deduce Emanuela Segnalini la violazione dell'art. 32, primo comma, n.
Art. 51, comma 2, n. 2) DPR 26 ottobre 1972, n. 633
600, dell'art. 51, comma 2, n.
Art. 58 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
633 e dell'art. 58 del d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
546, nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26/09/2018, n. 22931
228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; tutto ciò ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento (Cass. 26/09/2018, n. 22931;
Cass. 31/01/2017, n. 2432
Cass. 31/01/2017, n. 2432; Cass.
Cass. 9/08/2016, n. 16697
2432; Cass. 9/08/2016, n. 16697; Cass.
Cass. 30/03/2016, n. 6093
16697; Cass. 30/03/2016, n. 6093).
Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476
Cass. 16/07/2020, n. 15161
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 22648/2015 R.G. proposto da Segnalini Emanuela (C.F. SGNMNL76B47H501P), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro De Stefano, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma via Crescenzio 62. - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12. - controricorrente - avverso la sentenza n. 1566/35/2015 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il giorno 16 marzo 2015.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera. FATTI DI CAUSA Emanuela Segnalini impugnò un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate, con il quale vennero ripresi a tassazioni maggiori redditi, ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, per l'anno 2006. Il ricorso venne integralmente accolto in primo grado; proposto appello dall'Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 16 marzo 2015, lo accolse riformando la decisione impugnata.

Avverso la detta sentenza Emanuela Segnalini ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi, cui risponde con controricorso l'Agenzia delle entrate. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso deduce Emanuela Segnalini la violazione dell'art. 32, primo comma, n. 2), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, poiché la commissione tributaria regionale ha ritenuto che la regola presuntiva a carico del contribuente si applicasse anche ai prelevamenti effettuati sui conti correnti bancari della contribuente. 1.1.

Il motivo è fondato. Va anzitutto ricordato che in tema di accertamento dei redditi, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; tutto ciò ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento (Cass. 26/09/2018, n. 22931;

Cass. 31/01/2017, n. 2432; Cass. 9/08/2016, n. 16697; Cass. 30/03/2016, n. 6093). 1.2. Dunque, alla luce della detta sentenza del Giudice delle leggi, ha errato il giudice di merito nel ritenere fondato - esclusivamente con riferimento ai prelievi registrati sul conto corrente della contribuente - l'avviso di accertamento impugnato.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 32, primo comma, n. 2), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 51, comma 2, n.

2) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. concernente le prove addotte dalla contribuente in ordine alla natura dei prelevamenti e dei versamenti eseguiti sui suoi conti correnti. 2.1. Il motivo è inammissibile. Come anticipato sopra, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità (da ultimo, Cass.16/07/2020, n. 15161). 2.2.

Orbene, nella fattispecie in esame, sicura l'erroneità della decisione del giudice di merito in relazione ai prelevamenti - stante il contrasto con la richiamata pronuncia del Giudice delle leggi -, deve rimanere fermo l'accertamento in fatto reso dal medesimo con riferimento ai versamenti registrati sui conti della contribuente, la cui origine è rimasta priva di sufficiente riscontro probatorio. E siffatto accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ribadito l'inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.

S.U. 27/12/2019, n. 34476).

3. In definitiva, accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata deve andare cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità. Cos