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Ordinanza — n. 29408/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against tax assessment, quashing rulings on bank withdrawals while upholding deposits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29408/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed Emanuela Segnalini's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's 2014 decision rejecting her tax dispute. Segnalini argued the lower court failed to properly evaluate bank withdrawal documentation, while the tax agency maintained the legal presumption of income from professional bank movements. The court quashed the lower court's handling of withdrawals due to a conflict with constitutional jurisprudence but upheld the finding regarding deposits due to insufficient proof.

Regesto Legislator

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Art. 32 DPR 600/1973; Art. 51 DPR 633/1972; Art. 58 D.Lgs 546/1992: In tax assessments, the legal presumption of income from professional bank withdrawals requires the taxpayer to analytically prove the extraneity of such movements to taxable events, and factual findings on deposits lacking sufficient probative evidence are not subject to cassation review.

Parole chiave

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tax assessment appeal bank withdrawal presumption burden of proof reversal taxable income determination cassation review limits procedura di ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 32, first paragraph, no. 2, of DPR 600/1973
Con l'unico motivo del ricorso deduce Emanuela Segnalini la violazione dell'art. 32, primo comma, n.
Art. 51, paragraph 2, no. 2, of DPR 633/1972
600, dell'art. 51, comma 2, n.
Art. 58 of D.Lgs 546/1992
633 e dell'art. 58 del d.lgs.
Art. 360, first paragraph, no. 5, of c.p.c.
546, nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26/09/2018, n. 22931
228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; tutto ciò ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento (Cass. 26/09/2018, n. 22931;
Cass. 31/01/2017, n. 2432
Cass. 31/01/2017, n. 2432; Cass.
Cass. 9/08/2016, n. 16697
2432; Cass. 9/08/2016, n. 16697; Cass.
Cass. 30/03/2016, n. 6093
16697; Cass. 30/03/2016, n. 6093).
Cass. 16/07/2020, n. 15161
Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 18947/2014 R.G. proposto da Segnalini Emanuela (C.F. SGNMNL76B47H501P), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro De Stefano, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma via Crescenzio 62. - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12. - resistente - avverso la sentenza n. 60/01/2014 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il giorno 14 gennaio 2014.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera. FATTI DI CAUSA Emanuela Segnalini impugnò un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate, con il quale vennero ripresi a tassazioni maggiori redditi, ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, per l'anno 2005. Il ricorso venne parzialmente accolto in primo grado; proposto appello dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 14 gennaio 2014, lo respinse. Avverso la detta sentenza Emanuela Segnalini ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, mentre l'Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo del ricorso deduce Emanuela Segnalini la violazione dell'art. 32, primo comma, n. 2), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 51, comma 2, n. 2), del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., poiché la commissione tributaria regionale ha omesso di motivare in ordine alla documentazione prodotta, tesa a dimostrare la natura dei versamenti e prelevamenti effettuati sui conti correnti bancari della contribuente. 1.1.

Il motivo è solo parzialmente fondato, nei limiti di cui si dirà. Va anzitutto ricordato che in tema di accertamento dei redditi, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; tutto ciò ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento (Cass. 26/09/2018, n. 22931;

Cass. 31/01/2017, n. 2432; Cass. 9/08/2016, n. 16697; Cass. 30/03/2016, n. 6093). 1.2. Va soggiunto che, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità (da ultimo, Cass.16/07/2020, n. 15161). 1.3. Orbene, nella fattispecie in esame, sicura la necessità di cassare la pronuncia resa dal giudice di merito in relazione ai prelevamenti - stante il palesato contrasto con la richiamata pronuncia del Giudice delle leggi -, deve rimanere invece fermo l'accertamento in fatto del medesimo giudice con riferimento ai versamenti registrati sui conti della contribuente, la cui origine è rimasta priva di sufficiente riscontro probatorio.

E siffatto accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ribadito l'inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).

2. In definitiva, accolto parzialmente l'unico motivo del ricorso in relazione ai soli prelevamenti registrati sul conto corrente della contribuente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso