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Ordinanza — n. 29407/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows RAI's appeal, ruling VAT refund suspension based on third-party debt violates tax procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29407/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision suspending RAI's VAT refund pending a separate lawsuit between the tax agency and SIPRA. RAI argued this implicit suspension violated procedural rules requiring tax courts to decide merits incidentally rather than conditionally. The court agreed, holding that suspending a tax proceeding based on unrelated third-party debts contradicts established jurisprudence on incidental resolution of preliminary issues.

Regesto Legislator

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Art. 39 d.lgs. 546/1992; Art. 23 d.lgs. 472/1997: A tax court cannot condition the outcome of a refund claim on the resolution of unrelated third-party debts, as preliminary issues must be resolved incidentally within the current proceedings.

Parole chiave

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VAT refund suspension third party debt tax procedure law incidental resolution preliminary issue tax court jurisdiction meritum causae rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, Code of Civil Procedure
Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n.
Art. 23, first paragraph, D.Lgs. 472/1997
civ.- la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 23, primo comma, d.lgs.
Art. 39, D.Lgs. 546/1992
civ.- la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 39, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha condizionato il rimborso in questione all'esito della decisione della causa Agenzia delle ent:rate/SIPRA.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 12008 del 28/05/2014
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21950/2015 R.G. proposto da RAI - Radio Televisione Italiana- spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Edoardo Belli Contarini, Leonardo Laviola, Daniela Cutarelli, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia n. 66; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dela Lazio n. 1424/06/15, depositata 1'11 marzo 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 239/60/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della RAI - Radio Televisione Italiana- spa (breviter, RAI) contro il diniego di rimborso IVA 2009. La CTR osservava in particolare che non di diniego di rimborso si trattava nel caso di specie, bensì di mera sospensione del rimborso stesso, dovuto e giustificato dalla pendenza - in allora pacificamente attuale- del giudizio tra l'agenzia fiscale e la Sipra, concessionaria della pubblicità RAI e destinataria di fatture della concedente per vendita di spazi pubblicitari di clienti esteri, avente ad oggetto la detrazione proprio dell'imposta della quale la RAI aveva chiesto il rimborso; in altri termini la CTR laziale affermava che il rimborso de quo poteva essere effettuato solo qualora, definito il parallelo, pregiudicante contenzioso Agenzia delle entrate/Sipra, il credito IVA della società contribuente fosse divenuto definitivo.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società contribuente deducendo sei motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 23, primo comma, d.lgs. 472/1997, poiché la CTR ha ritenuto che il rimborso de quo fosse sospensivamente condizionato dall'esistenza di un credito erariale nei confronti di SIPRA. La censura è fondata.Invero è del tutto evidente che alla fattispecie in contesto non può essere applicata la previsione di cui all'art. 23, d.lgs. 472/1997, per la semplice ragione che i crediti che l'Ente impositore ha affermato quale causa ostativa del rimborso chiesto dalla RAI non riguardano tale società contribuente, bensì la SIPRA spa, contribuente del tutto diverso.

Come correttamente osservato dalla ricorrente, per tale ragione, risulta quindi del tutto inconferente il richiamo del giudice tributario di appello alla sentenza n. 19755/2013 di questa Corte, posto che in tale pronuncia si è presa in considerazione una situazione nella quale il controcredito ostativo del rimborso riguardava appunto lo stesso contribuente e non, come nel caso di specie, un altro contribuente. Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 39, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha condizionato il rimborso in questione all'esito della decisione della causa Agenzia delle ent:rate/SIPRA.

La censura è fondata. Va ribadito che «In tema di contenzioso tributario, l'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui "il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio") attiene ai rapporti tra giurisdizione tributaria ed ogni altra giurisdizione, ordinaria o amministrativa, e pone una deroga - in ipotesi predeterminate - al criterio secondo il quale le questioni pregiudiziali sono risolte, "incidenter tantum", dal giudice munito di giurisdizione sulla domanda.

Ne consegue che il processo tributario non può essere sospeso in ragione della ritenuta necessità della risoluzione di ulteriori e diverse questioni ravvisate pregiudiziali, che sono devolute, di regola, alla cognizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, dovendo, invece, il giudice tributario procedere alla definizione della controversia sottoposta al suo esame, previa risoluzione, "incidenter tantum", delle suddette questioni» (Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 12008 del 28/05/2014, Rv. 630977 - 01). Orbene, pur non avendo la Commissione tributaria regionale del Lazio formalmente sospeso il processo, tuttavia ne ha condizionato l'esito alla risoluzione di altro contenzioso, tra l'agenzia fiscale e la SIPRA, ritenuto "pregiudicante" e erciò, sostanzialmente, ha adottato un provvedimento "implicito" (ed improprio) di sospensione del processo stesso, senza comunque pronunciarsi sul meritum causae.

Tale statuizione si pone in chiaro contrasto con il citato arresto giurisprudenziale, dovendo, diversamente, il giudice tributario di appello decidere la presente controversia, se ritenuto, previo accertamento incidentale circa la sussistenza del credito dell'Agenzia delle entrate nei confronti di SIPRA. L'accoglimento del primo e del terzo mezzo implica l'assorbimento degli altri (rispettivamente, impugnabilità del provvedimento di sospensione del rimborso, violazione degli artt. 295, 337, cod. proc. civ.; vizio motivazionale sulla spettanza del rimborso de quo).

In conclusione, accolto il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma, 14 luglio 2021 Il presidente .1..