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Ordinanza — n. 29404/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows tax authority appeal, doubling assessment deadlines for partner due to criminal investigation indicators.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29404/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court partially allowed the tax authority's appeal against a regional commission decision, quashing the portion regarding the partner's appeal. The court found that the regional commission incorrectly refused to double the assessment deadline for the partner, who was not personally charged with criminal violations. The court ruled that the extension applies whenever serious indicators of a crime exist, regardless of whether the specific partner is formally accused, thereby overturning the lower court's exclusion of the deadline extension.

Regesto Legislator

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Art. 43, third comma, of D.P.R. n. 600/1973; The doubling of assessment deadlines applies to partners in a limited partnership when serious indicators of a crime exist, triggering the obligation for criminal prosecution independent of the specific partner's formal accusation.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment deadlines limited partnership liability criminal investigation indicators IRPEF tax law deadline extension rule ripresa dell'imposta sul valore aggiunto sospensione della riscossione fiscale ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 43, third comma, of D.P.R. n. 600/1973
la CTR rigettava l'appello della società e dei soci, ma accoglieva l'appello del socio accomandante Giuseppina D'Addante sul presupposto della inapplicabilità, alla medesima della proroga dei termini prevista dall'art. 43, terzo comma, del d.P.R.
D.Lgs. n. 74/2000
D.Lgs. n. 128/2015
L. n. 208/2015

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 22337/2018
Cass. n. 17586/2019
Cass. n. 23628/2017
Cass. n. 9322/2017
Cass. n. 11171/2016
Cass. n. 13481/2020
Cass. n. 10483/2018
Cass. n. 4742/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22593/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro D'Addante Giuseppina, quale socio accomandante di Eredi Pasqual Antonio di Pasqual Eugenio & C. s.a.s. - intimata - e nei confronti di Eredi Pasqual Antonio di Pasqual Eugenio & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, Pasqua! Eugenio e Pasqua! Chiara, quali soci della menzionata società, ed Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore - intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 555/30/15, depositata il 24 marzo 2015.

Cons. est. G.M. Nonno Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 555/30/15 del 24/03/2015 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR), per quanto ancora interessa in questa sede, ha accolto l'appello di Giuseppina D'Addante avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia (di seguito CTP) n. 65/13/14, la quale aveva respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso l'avviso di accertamento n. 848010300660/2009, concernente IRPEF relativa all'anno d'imposta 2003; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento era conseguente alla imputazione alla contribuente, socia accomandante di Eredi Pasqual Antonio di Pasqual Eugenio & C. s.a.s. (di seguito Pasqual s.a.s.), del maggior reddito da partecipazione in ragione della rettifica del reddito della società; 1.2. giova precisare che Pasqual s.a.s. era stata attinta, unitamente ai soci, da alcuni avvisi di accertamento relativi alle annualità di imposta 2003-2006, avvisi definiti, unitamente alle conseguenti cartelle di pagamento (pure oggetto del giudizio di merito), dalla sentenza oggi impugnata in senso favorevole all'Amministrazione finanziaria, fatta eccezione per l'avviso di accertamento notificato a Giuseppina D'Addante e relativo all'anno d'imposta 2003, che era stato invece annullato; 1.3. la CTR rigettava l'appello della società e dei soci, ma accoglieva l'appello del socio accomandante Giuseppina D'Addante sul presupposto della inapplicabilità, alla medesima della proroga dei termini prevista dall'art. 43, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non essendo stata alla stessa contestata alcuna delle violazioni penali di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; 2 Cons. est.

G.M. Nonno 2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. Pasqual s.a.s., i soci della stessa e Equitalia Nord s.p.a. non si costituivano in giudizio e restavano pertanto intimati. CONSIDERATO CHE 1. con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che l'avviso di accertamento al socio accomandante Giuseppina D'Addante sarebbe stato tempestivamente notificato nei termini previsti dalla menzionata disposizione;

2. il motivo è fondato; 2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo» (Cass. n. 22337 del 13/09/2018; si vedano, altresì, Cass.n. 17586 del 28/06/2019;

Cass. n. 23628 del 09/10/2017; Cass. n. 9322 del 11/04/2017; Cass. n. 11171 del 30/05/2016), non trovando applicazione, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della I. 28 dicembre 2015, n. 208 (Cass. n. 11620 del 14/05/2018; Cass. n. 26037 del 16/12/2016; Cass. n. 16728 del 09/08/2016); 2.1.1. il superiore indirizzo, ampiamente consolidato, implica che «ove il contribuente denunci il superamento dei termini di 3 Cons. est.

G.M. Nonno accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario» (Cass. n. 13481 del 02/07/2020); 2.1.2. va, altresì, precisato per completezza (ma la circostanza non rileva ai fini della presente controversia, in assenza di specifica impugnazione sul punto) che «il cd. "raddoppio dei termini", previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali» (Cass. n. 10483 del 03/05/2018; conf.

Cass. n. 4742 del 24/02/2020; Cass. n. 14204 del 24/05/2019; Cass. n. 10973 del 18/04/2019; Cass. 2862 del 31/01/2019; Cass. n. 28713 del 09/11/2018); 2.2. ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, pertanto, rileva unicamente l'astratta configurabilità di un fatto illecito che faccia sorgere in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente da chi abbia commesso il reato prospettato; 2.3. ne consegue che la CTR ha errato nell'escludere il raddoppio dei termini nei confronti di Giuseppina D'Addante per il semplice fatto che alla stessa non siano contestate violazioni penali di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, essendo pacifico che i fatti contestati ad altri implichino comunque l'insorgenza dell'obbligo di denuncia;

3. in conclusione, il motivo va accolto e la sentenza va cassata in parte qua con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. 4 Cons. est. G.M. Nonno

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 25 ma