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Ordinanza — n. 29401/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's withdrawal after adopting simplified debt settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29401/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit by adhering to the simplified debt settlement procedure known as 'rottamazione'. The taxpayer had previously challenged tax assessment notices for years 2006, 2007, and 2008 before the Regional Tax Commission, which rejected the claim. The court ruled that the procedural withdrawal extinguished the litigation entirely, resulting in the dismissal of the case without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, motivated by the adoption of a simplified debt settlement procedure, legally extinguishes the judicial proceedings.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal simplified debt settlement rottamazione procedure judicial extinction tax assessment notice impugnazione di decisioni amministrative annullamento della naturalizzazione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Pertanto comunicava la propria rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. P.
art. 390 c.p
Pertanto comunicava la propria rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
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Testo completo

uente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 17752/2014 proposto da: Valdati Gianni Umberto rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Sabelli e Francesca Pace elettivamente domiciliato in Roma via Parigi n.11. -Ricorrente- Contro Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12. -controricorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.159/31/13, depositata 1'31.12.2013. Udita la relazione del Consigliere dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 25/02/2021 Rilevato che:

Valdati Gianni Umberto proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.159/31/13 depositata il il 31.12.2013. La vicenda trae origine dalla notificava di tre avvisi di accertamento per maggiori imposte per gli anni 2006, 2007 e 2008. Dopo tentativo infruttuoso di accertamento con adesione, il contribuente impugnava gli atti innanzi alla CTP di Milano che respingeva il ricorso, con decisione che la CTR confermava. Ricorre il Valdati deducendo tre motivi. Ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Considerato che: Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato, con nota depositata il 24/02/2021, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo aderito alla procedura di definizione agevolata c.d. "rottamazione della cartelle". Pertanto comunicava la propria rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. P. Q. M. Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia. Spese compensate. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA uTP. 2 1 OTT 202