Court dismisses appeal against tax registration notice, ruling tax applies to individual acts, not economic effects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a lower court decision that reclassified a series of corporate acts as a single business transfer. The taxpayers argued that the lower court incorrectly linked distinct legal acts to determine the tax base based on economic effects. The court upheld the lower court's ruling, emphasizing that the tax on registration applies strictly to the legal effects of the specific act presented for registration, excluding external economic consequences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 comma 1 DPR 131/1986; Art. 1 comma 1084 Legge 145/2018: The tax on registration is an 'act tax' that must be applied based on the manifestation of wealth resulting from the single act presented for registration, disregarding its economic effects or connected acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5113-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro BELLOMI GIORGIO, AF LOGISTIC SPA, in persona i del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO CIROTTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BROCCOLINI; - controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza n. 86/2013 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 09/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. ALBERTO CELESTE che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale condizionato; / / Premesso che:
1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia ha accolto l'appello della spa AF Logistic, incorporante della spa FM, e di Giorgio Bellomi contro la decisione di primo grado reiettiva del ricorso originario avverso l'avviso di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, emesso dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art.20 del d.P.R. 131/1986, qualificando come cessione di azienda, da Bellomi alla spa FM, la sequenza negoziale così strutturata: atto di costituzione, da parte del Bellomi della srl Majera con capitale di 10.000,00 euro; atto, deliberato dalla srl Majera e registrato ai sensi dell'art.4, lett.a) n.3 della tariffa, parte prima allegata al d.P.R.131/1986, di aumento di capitale, da 10.000,00 a 110.000,00 euro, con contestuale sottoscrizione dell'aumento da parte del socio unico Bellomi mediante conferimento di azienda agricola; contratto di cessione della partecipazione detenuta nella s.r.l. Mayera, da Bellomi in favore della FM spa;
2. la CTR ha annullato l'avviso ritenendo che l'art.20 del d.P.R. non consentisse l'operazione di ri-qualificazione di atti distinti come collegati negli effetti economici: "l'imposta di registro ha ad oggetto gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione e non i suoi effetti economici. E' assolutamente illegittimo l'operato dell'ufficio che, in mancanza di una specifica norma di legge, pretende di interpretare unitariamente, traverso la configurazione di un'unica presunta causa negoziale, quelli che sono in realtà distinti atti giuridici, assoggettati nel sistema dell'imposta di registro che è una imposta di atto a distinta ed autonomia imposizione"; 3.I'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentandone la illegittimità per contrasto con l'art. 20 del d.P.R. come interpretato da numerose sentenze di questa Corte di Cassazione (citate in ricorso);
4. spa AF Logistic e Giorgio Bellomi resistono con controricorso, illustrato con memoria. Propongono ricorso incidentale condizionato con cui denunciano la violazione dell'art.112 c.p.c. per avere la CTR omesso di decidere sulla eccezione di inosservanza, da parte dell'Ufficio, dell'art.37 bis del d.P.R. 600/73 e, sotto la rubrica di "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37 bis del d.P.R. 600/73- Riproposizione del motivo di appello non esaminato dalla CTR", rinnovano detta eccezione già fatta valere contro la decisione di primo grado;
5. la Procura Generale ha depositato requisitoria; considerato che:
3. il ricorso è infondato: L'avviso di liquidazione di cui trattasi è stato adottato ai sensi della versione originaria dell'art.20 del d.P.R.131/86, secondo cui:"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". Il testo della norma è stato modificato dall'arti., comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.205, in modo che esso prevede: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".
L'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ha stabilito che l'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. La Corte Costituzionale, con sentenza 158/2020, ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe".
In ragione di quanto precede, a seguito della legge di interpretazione autentica, l'imposta di registro, "marcatamente un'imposta "d'atto" (punto 5.2.2. del "Considerato in diritto"della citata sentenza 158/2020), deve essere applicata in riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto. La Corte Costituzionale ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n.39 in riferimento a questioni "prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità", sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza 13 novembre 2019.
Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate, in riferimento all'art.3 Cost., dalla medesima commissione tributaria e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, sollevate dallo stesso giudice a quo, in riferimento agli artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.
Ciò posto, l'affermazione cardine della sentenza impugnata (v. punto 2. della superiore premessa) è ineccepibilmente corretta;
3. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere rigettato;
4. il ricorso incidentale condizionato resta assorbito;
5. le spese devono essere compensate atteso che la normativa interpretativa di riferimento è intervenuta solo nel corso del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa le spese de processo. Così deciso in Roma nella camera di