Italian tax court dismisses appeal regarding reduced VAT rates on cost-sharing invoices between consortia members.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision. The agency argued that consortia invoices must reflect the standard VAT rate applied to the underlying purchases, while the commission ruled that the reduced 10% rate correctly applied to the cost-sharing operations. The court found the appeal inadmissible because the commission's factual finding—that the consortium's purchases were subject to the reduced rate—directly contradicted the agency's legal premise.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 3, D.P.R. 633/1972; Art. 127 septies, tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972: Invoices issued by a consortium to members for cost-sharing operations must apply the reduced VAT rate if the underlying purchases by the consortium were subject to that rate, and appeals based on the assumption of a standard rate are inadmissible when contradicted by the administrative body's factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16368/2015 R.G. proposto da P Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro San Michele società consortile a r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nebbia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gianni Emilio Iacobelli, sito in Roma, via Panama, 74 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 121/1/14, depositata il 13 maggio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata il 13 maggio 2014, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della San Michele società consortile a r.l. per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l'anno 1999 e recuperata la maggiore i.v.a. non versata; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo l'Ufficio aveva contestato l'emissione di fatture per costi ribaltati alle società consorziate recanti l'i.v.a. agevolata nella misura del 10%; - il giudice di appello ha ritenuto corretto l'operato della contribuente evidenziando che i costi ribaltati si riferivano all'acquisto di servizi per i quali era prevista l'aliquota ridotta; - il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso la San Michele società consortile a r.l.;
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, osservando che la fattura con la quale il consorzio ripartisce in capo ai consorziati gli oneri sostenuti nel loro interesse deve indicare l'i.v.a. nella misura corrispondente a quella versata ai fornitori per i beni o servizi acquistati; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 127 septies, tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, per aver il giudice di appello ritenuto, in assenza di una specifica previsione normativa, applicabile l'aliquota i.v.a. ridotta alle operazioni indicate nelle fatture aventi ad oggetto il ribaltamento dei costi sostenuti dal consorzio nell'interesse dei consorziati, benché le corrispondenti operazioni di acquisto poste in essere dal consorzio fossero assoggettate ad aliquota ordinaria, puntualmente esposta nelle relative fatture;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - la Commissione regionale conviene con l'interpretazione del dato normativo offerto dalla ricorrente secondo cui le fatture emesse dal consorzio nei confronti dei consorziati per il ribaltamento dei costi sostenuti, in relazione alle rispettive quote, debbano esporre la medesima aliquota dell'i.v.a. delle operazioni di acquisto del consorzio, ma esclude la legittimità dell'atto impositivo sul fondamento che l'i.v.a. applicata su tali ultime operazioni presentava l'aliquota del 10%, per cui ritiene che correttamente il Consorzio ha emesso le fatture in oggetto, nei confronti dei consorziati, con applicazione dell'i.v.a. con tale aliquota agevolata; - pertanto, le doglianze non sembrano cogliere la ratio decidendi o, comunque, muovono da un presupposto fattuale, consistente nell'applicazione alle operazioni di acquisto del Consorzio dell'aliquota di i.v.a. ordinaria, che è espressamente smentito dalla Commissione regionale, la quale ha espressamente affermato che tali operazioni erano assoggettate all'aliquota ridotta del 10°/o; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.100,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 maggio 2021. Il Preside