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Ordinanza — n. 29392/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding cost deduction and VAT, upholding lower court's burden of proof ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29392/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that upheld a taxpayer's claim for cost deductions and VAT. The taxpayer argued the tax assessments were illegitimate due to lack of procedural verification and proper motivation, while the agency contended the costs were not specifically proven. The court ruled that the lower court correctly placed the burden of proof on the taxpayer to demonstrate the specific nature of services and actual benefit, finding the evidence sufficient to justify the deductions.

Regesto Legislator

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Art. 109 T.U. 22 dicembre 1986, n. 917; Art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Art. 2697 c.c.; The taxpayer bears the burden of proving the specific nature of services and actual benefit for cost deductions and VAT, and procedural defects in tax assessments do not invalidate a judgment based on sufficient evidence of deduction requirements.

Parole chiave

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tax burden of proof cost deduction validity VAT deduction requirements procedural administrative defects tax assessment illegitimacy tassa di controllo procedimento di controllo degli aiuti tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 109 T.U. 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 2697 c.c.
Art. 2909 c.c.
art. 2909 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931
Cass., ord., 11 maggio 2018, n. 11493
7931; vedi anche, Cass., ord., 11 maggio 2018, n. 11493;
Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633
Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633); - pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9155/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro Sata s.p.a. e F.C. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti 9,•au pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Ruggero Mollo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lorenzo Sciubba, sito in Roma, viale Giulio Cesare, 21 - controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 42/4/14, depositata il 19 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata il 19 febbraio 2014, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto i - riuniti - ricorsi della Sata Sud s.p.a. e della F.C. s.r.l. per l'annullamento degli avvisi di accertamento aventi ad oggetto la rettifica delle dichiarazioni rese dalla prima per gli anni 2004-2006; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo l'Ufficio aveva contestato alla Sata Sud s.p.a. l'indebita deduzione di costi e detrazione della relativa i.v.a. relativi a consulenze rese dalla controllante F.C. s.r.I.; - la sentenza di appello ha disatteso il gravame erariale in ragione del dimostrato svolgimento delle prestazioni consulenziali, della indisponibilità della Sata Sud s.p.a. di risorse umane necessarie per l'esecuzione dell'attività oggetto di tali prestazioni e della congruità della spesa sostenuta; - ha, inoltre, evidenziato che, con riferimento all'accertamento ai fini delle imposte dirette, gli atti impositivi dovevano ritenersi illegittimi anche perché non preceduti da adeguate verifiche e indagini e motivati solo per relationem; - il ricorso è affidato a due motivi; - resistono con unico controricorso la Sata s.p.a., nelle more incorporante la Sata Sud s.p.a., e la F.C. s.r.l.; - queste ultime depositano memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo l'Agenzia deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 109, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 2697 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che gli atti impositivi fossero privi di adeguata motivazione; - con il medesimo motivo censura la sentenza di appello per aver omesso di considerare che l'onere di dimostrare la deducibilità di un costo e detraibilità della relativa i.v.a. grava sull'imprenditore e per aver ritenuto deducibili i costi in contestazione (e detraibile la relativa i.v.a.) in assenza di prova della specificità delle prestazioni e dell'effettivo vantaggio conseguito dalla beneficiaria delle stesse; - con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., per aver la Commissione regionale ritenuto illegittimi gli atti impositivi in virtù dell'efficacia rappresentata da altro giudizio che aveva annullato altro avviso di accertamento emesso, con riferimento all'anno 1999, nei confronti della Sata Sud s.p.a.; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - quanto alla doglianza prospettata con il secondo motivo di ricorso, la stessa non coglie la ratio decidendi in quanto il riferimento contenuto nella sentenza di appello ad altra pronuncia emessa con riferimento all'impugnazione proposta dalla Sata Sud s.p.a. avverso altro atto impositivo non è posto a fondamento della decisione emanata, ma risulta, all'evidenza, inserito solo per una maggiore completezza di informazione; - quanto al contenuto del primo motivo, si osserva che la sentenza impugnata, lungi dal sollevare la contribuente dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la deduzione dei costi in oggetto e la detrazione della relativa i.v.a., ha ritenuto che tali presupposti fossero adeguatamente dimostrati, avuto riguardo al fatto che erano «relativi ad un servizio reso in favore della Sata Sud s.p.a. in virtù di contratti di consulenza direzionale e commerciale regolarmente stipulati e sottoscritti», che quest'ultima «non disponeva di qualificato personale a livello dirigenziale idoneo a svolgere tutte le funzioni delegate svolte dalla casa madre FC srl» e che «non può ravvisarsi alcuna incongruità attinente ... [il] corrispettivo del servizio di consulenza prestato»; - ha, pertanto, correttamente posto a carico della contribuente l'onere di dimostrare la deducibilità dei costi dichiarati e l'i.v.a. detratta e giudicato che, alla luce delle evidenze probatorie acquisite, la parte avesse assolto ad un siffatto onere;- la resistenza della ratio decidendi consistente nella sussistenza dei requisiti per la deduzione dei costi e nella detrazione dell'i.v.a. rende del.tutto irrilevante l'esame dell'ulteriore profilo sollevato con il motivo in esame con cui si contesta la validità di altra ratio decidendi, asseritamente erronea, consistente nella illegittimità degli atti impositivi per la sussistenza di vizi del procedimento amministrativo, in quanto in nessun caso la fondatezza di tale censura potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass., ord., 11 maggio 2018, n. 11493;

Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633); - pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.800,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'adunanza came