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Ordinanza — n. 29355/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29355/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29355/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorrente ha rinunciato al giudizio avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018.4:1, c, Deve, conseguentemente, dichiararsi l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29355/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 6 D.L. n. 119 del 2018.4:1, c, Deve, conseguentemente, dichiararsi l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018.

Parole chiave

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credito garantito da pegno garanzia pignoratizia credito in esecuzione iscrizione di un'ipoteca legale misura cautelare nel diritto di esecuzione sovraindebitamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 4689-2013 proposto da: PLASTIC PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BELLOMO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO DAMASCELLI; - ricorrente - contro 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 4370 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 56/2012 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 29/06/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE: - Vitantonio Colucci, titolare dell'impresa individuale Plastic Puglia, impugnava la sentenza della C.T.P. di Bari che, accogliendo la domanda dell'Agenzia delle Entrate, aveva autorizzato, a norma dell'art. 22 D.Lgs. n. 472 del 1997, l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del Colucci a garanzia del credito erariale che era oggetto di sei avvisi di accertamento notificati dall'Ufficio; - la C.T.R. della Puglia, confermando la decisione di primo grado, respingeva l'appello del Colucci con la sentenza n. 56/8/12 del 29/6/2012; - avverso tale decisione Vitantonio Colucci ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate; - con atto depositato il 18/6/2021, Vitantonio Colucci rinunciava al giudizio dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 D.L. 23/10/2018, n. 119.

CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorrente ha rinunciato al giudizio avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018.4:1, c, Deve, conseguentemente, dichiararsi l'estinzione del giudizio di cassazione.

2. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779-01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 25 giugno 2021. Il Presidente (Biagio Virgilio) r ._ V - - DEPOSITATO IN