Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary payment of first installment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax litigation extinguished due to the taxpayer's voluntary payment of the first installment, which terminated the underlying dispute. The appellant had challenged a rectification notice regarding registration, mortgage, and cadastral taxes, but the opposing party successfully argued that the matter ceased to exist. Consequently, the cassation court upheld the lower court's decision to dismiss the appeal based on the cessation of the contested subject matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 comma 3 D.Igs.4478/2017 RG; Art. 6 comma 10 DL 119/2018: When a taxpayer voluntarily pays the first installment of a tax debt, the judicial proceedings regarding that specific debt are extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4478/2017 R.G. proposto da BAIANO VINCENZO nato a Napoli il 15.12.1948, ivi residente ed elettivamente domiciliato in Firenze Piazza indipendenza /1À 21 presso lo studio dell'avv. Francesco di Luciano che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliata controricorrente - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Cons. Rei.
Dott. RITA RUSSO. RILEVATO CHE Baiano Vincenzo ha proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastatale notificatogli in relazione ad un atto di acquisto del 16.10.2012. Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello, che la CTR della Campania ha rigettato. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. In data 10 giugno 2019 il contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio dichiarando di essersi avvalso della facoltà di definizione agevolata, ai sensi dell'ad 6 comma 10 del DL 119/2018.
L'Agenzia delle entrate ha quindi depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, allegando la nota del 14 novembre 2019 della Direzione provinciale di Napoli che attesta che il contribuente ha effettuato il versamento della prima rata dell'importo dovuto per il perfezionamento della domanda. Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Igs.4478/2017 RG 2
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma camera di consiglio da remoto del 7 luglio 2021 IL PRESIDENTE DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 O Ti. 2021 ; P TO arresi IL CANCELI