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Ordinanza — n. 29307/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for violating burden of proof rules and reviewing facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29307/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a regional commission's decision regarding inherited income taxes. The authority argued the lower court violated statutory presumptions, but the court held that reviewing the evidentiary weight of documents constitutes a factual re-evaluation. Consequently, the appeal was dismissed because the cassation procedure cannot challenge the merit court's assessment of facts.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 1, n. 2) DPR 600/1973; Art. 51, comma 2, n. 2) DPR 633/1972: The cassation appeal is inadmissible when it aims to re-evaluate the factual findings of the court of first instance regarding the probative value of evidence submitted by the taxpayer.

Parole chiave

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burden of proof inversion tax income assessment inadmissible cassation appeal factual re-evaluation tax liability presumption petizione d'eredità procedura di ricupero d'imposta contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 1, n. 2) DPR 600/1973
Con l'unico motivo del ricorso deduce l'Agenzia delle entrate la violazione dell'art. 32, primo comma, n.
Art. 51, comma 2, n. 2) DPR 633/1972
600, e dell'art. 51, comma 2, n.
Art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l'obbligo di versare dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26/09/2018, n. 22931
228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; tutto ciò ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento (Cass. 26/09/2018, n. 22931;
Cass. 31/01/2017, n. 2432
Cass. 31/01/2017, n. 2432; Cass.
Cass. 9/08/2016, n. 16697
2432; Cass. 9/08/2016, n. 16697; Cass.
Cass. 30/03/2016, n. 6093
16697; Cass. 30/03/2016, n. 6093).
Cass. 16/07/2020, n. 15161
Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 14119/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12. - ricorrente - contro Segnalini Emanuela (C.F. SGNMNL76B47H501P), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro De Stefano, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma via Crescenzio 62. 26Z - controricorrente - avverso la sentenza n. 7806/02/2016 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il giorno 01 dicembre 2016.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera. FATTI DI CAUSA Giuliano Segnalini ed Emanuela Segnalini, quali eredi di Adele Bartolomeo, impugnarono un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate, con il quale vennero ripresi a tassazioni maggiori redditi tratti dalla defunta durante l'anno 2007, ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA. Il ricorso venne accolto integralmente in primo grado; proposto appello dall'Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il primo dicembre 2016, lo respinse.

Avverso la detta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, cui risponde con controricorso Emanuela Segnalini, anche quale erede del defunto Giuliano Segnalini. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo del ricorso deduce l'Agenzia delle entrate la violazione dell'art. 32, primo comma, n. 2), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 51, comma 2, n. 2), del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, poiché la commissione tributaria regionale ha violato la regola presuntiva a carico del contribuente discendente dalle dette norme. 1.1.

Il motivo è inammissibile. Va anzitutto ricordato che in tema di accertamento dei redditi, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; tutto ciò ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento (Cass. 26/09/2018, n. 22931;

Cass. 31/01/2017, n. 2432; Cass. 9/08/2016, n. 16697; Cass. 30/03/2016, n. 6093). Va soggiunto che, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità (da ultimo, Cass.16/07/2020, n. 15161). 1.2. Orbene, nella fattispecie in esame, lamentando plurime violazioni di legge, in realtà la ricorrente intende sottoporre al vaglio di questa Corte - in maniera appunto inammissibile -, l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta dalla contribuente per superare la detta presunzione.

In particolare, la commissione tributaria regionale, facendo corretta applicazione della esposta regola sull'onere della prova a carico del contribuente, ha affermato che attraverso i documenti prodotti nel corso del giudizio, gli eredi dell'amministratrice di condominii avevano dimostrato che tutte le somme registrate sul conto corrente intestato a quest'ultima, erano in realtà interamente riconducibili ai versamenti effettuati dai condomini dalla stessa amministrati. E siffatto accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ribadito l'inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.

S.U. 27/12/2019, n. 34476).2. Le spese seguono la soccombenza. Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l'obbligo di versare dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass.29/01/2016, n. 17789).

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi euro 7.200,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ad agli accessori di legge. Cos