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Ordinanza — n. 29306/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal challenging tax assessment due to inadmissibility of reviewing factual evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29306/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected Emanuela Segnalini's cassation appeal against a partial tax assessment ruling. The appellant argued that the regional tax commission erred in evaluating bank transaction evidence to rebut a legal presumption of income. The court declared the appeal inadmissible because it sought to re-evaluate the factual findings on the probative value of condominium receipts, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 35, 39 DPR 600/1973; Art. 2728, 2729 c.c.: The cassation court cannot re-evaluate the factual assessment of evidence submitted by the taxpayer to overcome a legal presumption of income.

Parole chiave

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inadmissibility of cassation appeal re-evaluation of factual findings legal presumption of income burden of proof on taxpayer tax assessment review limits contenzioso tributario ricupero d'imposta dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 35, 39 DPR 29 settembre 1973, n. 600
Art. 2728, 2729 c.c.
Art. 32 DPR 600/1973
Va anzitutto ricordato che in tema di accertamento dei redditi, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.p.r.
Art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dei ricorrenti dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26/09/2018, n. 22931
228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; tutto ciò ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento (Cass. 26/09/2018, n. 22931;
Cass. 31/01/2017, n. 2432
Cass. 31/01/2017, n. 2432; Cass.
Cass. 9/08/2016, n. 16697
2432; Cass. 9/08/2016, n. 16697; Cass.
Cass. 30/03/2016, n. 6093
16697; Cass. 30/03/2016, n. 6093).
Cass. 16/07/2020, n. 15161
Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 05939/2017 R.G. proposto da Segnalini Emanuela (C.F. SGNMNL76B47H501P), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro De Stefano, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma via Crescenzio 62. - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, in Roma via dei Portoghesi 12. - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4907/15/2016 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il giorno 26 luglio 2016.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera. FATTI DI CAUSA Giuliano Segnalini ed Emanuela Segnalini, quali eredi di Adele Bartolomeo, impugnarono un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate, con il quale vennero ripresi a tassazioni maggiori redditi tratti dalla defunta durante l'anno 2006, ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA. Il ricorso venne accolto parzialmente in primo grado; proposto appello da Emanuela Segnalini, anche quale erede di Giuliano Segnalini, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 26 luglio 2016, lo accolse parzialmente.

Avverso la detta sentenza Emanuela Segnalini ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, cui risponde con controricorso Agenzia delle entrate. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo del ricorso deduce Emanuela Segnalini la violazione degli artt. 35 e 39 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e degli artt. 2728 e 2729 c.c., poiché la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta, non fosse sufficiente a superare la regola presuntiva a carico del contribuente in tema di accertamenti bancari. 1.1.

Il motivo è inammissibile. Va anzitutto ricordato che in tema di accertamento dei redditi, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; tutto ciò ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento (Cass. 26/09/2018, n. 22931;

Cass. 31/01/2017, n. 2432; Cass. 9/08/2016, n. 16697; Cass. 30/03/2016, n. 6093). Va soggiunto che, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità (da ultimo, Cass.16/07/2020, n. 15161). 1.2. Orbene, nella fattispecie in esame, lamentando plurime violazioni di legge, in realtà la ricorrente intende sottoporre al vaglio di questa Corte - in maniera appunto inammissibile -, l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta dalla contribuente per superare la detta presunzione.

In particolare, la commissione tributaria regionale, con valutazione in fatto qui non sindacabile, ha ritenuto che ciascuna delle ricevute di pagamento degli oneri condominiali prodotte dagli allora ricorrenti, non trovasse corrispondenza nei versamenti effettuati sui conti correnti personali dell'amministratrice di condominii, né risultasse in altro modo raggiunta la prova che gli assegni incassati dalla medesima fossero provenienti dai condomini amministrati dalla ridetta. E siffatto accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ribadito l'inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.

S.U. 27/12/2019, n. 34476).2. Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dei ricorrenti dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi euro 7.200,00, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, ove dovuto.