Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal from tax dispute via simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer voluntarily withdrew from the litigation by adopting a simplified settlement procedure. The taxpayer had previously opposed tax assessments but later admitted the debt and agreed to pay in a single installment, explicitly renouncing the right to continue the legal proceedings. Consequently, the court found that the taxpayer's interest in having the appeal examined had ceased to exist, rendering the appeal legally impossible to pursue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.l. n. 193 del 2016; When a taxpayer voluntarily adopts a simplified settlement procedure and renounces the right to litigate, the interest in pursuing a cassation appeal ceases, rendering the appeal inadmissible for lack of standing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 27850/2014 proposto da: Meani Giuseppe rappresentato e difeso dagli avv.to Adamo De Rinaldis elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessio Petretti in Roma via degli Scipioní n. 268/A -Ricorrente- Contro Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12. -controricorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.2043 /2014, depositata 1'15.04.2014. Udita la relazione del Consigliere dott.
Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 25/02/2021 N Rilevato che: Meani Giuseppe ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2043/2014 depositato il 15.04.2014. La vicenda trae origine dalla notifica al contribuente di due avvisi di accertamento per maggiori redditi relativi, ciascuno, agli anni 2006 e 2007 in esito all'applicazione del c.d. redditometro. Il Meani opponeva gli atti impositivi e la CTP di Pavia accoglieva il ricorso, che il giudice regionale contraddiceva accogliendo l'appello dell'Ufficio.
Il contribuente basa il suo ricorso su quattro motivi. Ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: Nel corso del giudizio il ricorrente, con nota del 12 gennaio 2021, ha informato d'aver inoltrato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con ammissione al beneficio in data 14.06.2017 e pagamento, in unica soluzione, di quanto dovuto. Precisava che con l'adesione alla procedura aveva assunto l'impegno di rinunciare al giudizio. Su tale premessa, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il Collegio, alla stregua della nota, ritiene che sia venuto meno l'interesse del contribuente all'esame del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA i t !'incenze)Pi414 CCELLEFÌE E, ERTO )amb rrosi