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Ordinanza — n. 29279/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows revocation appeal against tax reclassification error regarding different properties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29279/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the taxpayer's appeal against the Lazio Regional Tax Court's dismissal of a revocation request. The taxpayer argued the lower court committed a perceptual error by ruling on properties not in dispute, despite clear evidence to the contrary. The court agreed that deciding on unrelated real estate constituted a perceptual error under civil procedure law, thereby overturning the dismissal and ordering a new trial on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.; Art. 391 bis cod. proc. civ.: A judgment is subject to revocation if the court erroneously bases its decision on facts or issues not actually in controversy, constituting a perceptual error rather than a mere error of judgment.

Parole chiave

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perceptual error error of judgment tax reclassification revocation appeal civil procedure code property dispute cassation ruling impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
Art. 391 bis cod. proc. civ.
Art. 1, co. 335, I. 311/04
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32719-2018 proposto da: ERSOCH VERENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA N. 6, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PARLATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 4116 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIALE DI ROMA; - intimata - avverso la sentenza n. 2331/2018 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 12/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI; R.G.N.32719/2018 Ritenuto che Verena Ersoch ricorre per la cassazione della sentenza n.2331/18 della CTR Lazio che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza della CTR del Lazio, n.7771/08/16, con la quale quest'ultima aveva ritenuto legittimo, perché adeguatamente motivato, un avviso di riclassamento ex art. 1, co.335, I. 311/04 di due appartamenti ed un magazzino-deposito siti in Roma microzona 1 centro.

La CTR ha motivato la decisione affermando che«.„ E' principio consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità che l'errore revocatorio è configurabile ove il Giudice Tributario sia incorso in un errore meramente percettìvo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione processuale sulla supposta inesistenza o esistenza di un fatto che, come prescrive l'art.395 cod.proc.civ. non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi. Nella fattispecie, quello che viene censurato non è un errore percettivo, ma l'errore di giudizio compiuto dal Giudice che ha deciso sui due appartamenti e sul magazzino-deposito che erano oggetto di altro contenzioso, il cui esito la ricorrente ha depositato perchè a suo favore ,ma di cui il Giudice non ha condiviso il dispositivo tant'è che la sentenza di cui si chiede la revocazione ha avuto un esito sfavorevole per la ricorrente.>> L'intimata agenzia delle entrate non si è costituita.

Considerato che La ricorrente propone un solo motivo di ricorso (illustrato da memoria) lamentando , in relazione all'art.391 bis cod.proc.civ.,la violazione dell'art.395 n.4 cod.proc.civ. per pronuncia irragionevole. Lamenta , in particolare, la ricorrente che l'errore, da cui è affetta la sentenza n.7771/16 , della quale era stata chiesta la revoca, è del tutto palese e consiste nel fatto che il giudice si è pronunciato su una causa diversa da quella che era stata sottoposta al suo vaglio. Il motivo di ricorso, che censura, per illogicità, la motivazione della sentenza che ha negato la revocazione, è fondato.

L'affermazione secondo la quale pronunciarsi su una controversia diversa da quella oggetto dell'atto di appello, per inavvertito scambio di atti e risultanze processuali, non si risolve in un errore percettivo non appare corretta perché, travisare l'oggetto della richiesta all'esito del suddetto scambio documentale integra un errore di natura percettiva. Si trattava di decisione fondata sulla supposizione di un fatto (I' inerenza della lite ai due appartamenti ed al magazzino-deposito invece che all'appartamento di via Mario dei Fiori) la cui verità era incontrastabilmente esclusa, ex art.395 cod.proc.civ.Trattandosi inoltre di immobili raggiunti da diversi ed autonomi avvisi di classamento, non poteva dirsi a priori che l'errore fosse irrilevante ai fini della decisione, dipendendo quest'ultima anche dal tenore delle doglianze di appello proposte dalla contribuente.

A nulla rilevava, poi, in quanto tipica questione di merito, l'appartenenza di tutti gli immobili alla stessa microzona cittadina. Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto; la sentenza che ha negato la revocazione deve essere cassata e, per l'effetto, deve essere disposta, decidendosi nel merito, la revoca della sentenza della CRT del Lazio n.7771/08/2016. Va disposto, inoltre, il rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, perché si pronunci sul merito dell'appello della contribuente, correttamente individuato, ed anche sulle spese del presente procedimento.

P. Q. M. La Corte Accoglie il ricorso; cassa la sentenza della CTR Lazio n,2331/2018 e, decidendo nel merito, revoca la sentenza della CTR Lazio n.7771/08/2016; Rinvia, in sede rescissoria, alla CTR Lazio, in diversa composizione, per la decisione sull'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza della CTP Roma n.24206/28 del 18.11.2015, ed anche per la pronuncia sulle spese del presente procedimento. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camer e del 16.6.2