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Ordinanza — n. 29230/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to challenge the ruling's specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29230/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because it failed to specifically challenge the lower court's ruling on the grounds of inadmissibility. Although the appellant argued the original decision was flawed, the court noted that the appeal merely repeated factual assertions without attacking the specific legal reasoning or citing violated norms. Consequently, the court ruled that the appeal could not sustain the decision's passage into final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; Art. 54, comma 3, D.L. 22/06/2012, n. 83: When an appellate court declares a ground for appeal inadmissible but rules on its merits, the losing party must specifically challenge that inadmissibility ruling to prevent it from becoming final.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility specific grounds requirement passage into final judgment Cassation procedure rules IRPEF tax assessment assistenza amministrativa fiscale internazionale motivazione inadeguata delle censure costituzionali inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e il semplice vizio logico della motivazione non era più invocabile (sulla applicabilità del nuovo art.
Art. 54, comma 3, del d.l. n. 22 giugno 2012, n. 83
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. nr. 115 del 2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. nr. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20/08/2019, n. 21514
Cass. 20/08/2019, n. 21514, Rv.
Cass. 14/05/2004, n. 9243
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9787-2015 proposto da: ERCOLI QUIRINO, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato OTTORINO NAVARRA; - ricorrente - nonchè contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE; 2021 - intimato - 4284 nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 258/2013 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 08/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE; FATTI DI CAUSA Rilevato che:

1. il signor Quirino Ercoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 258/38/2013, depositata l'8 luglio 2013, con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dallo stesso Ercoli contro la sentenza di primo grado, di rigetto dell'originario ricorso avverso alcuni avvisi di accertamento relativi a IRPEF e IRAP per gli anni dal 2000 al 2003;

2. il ricorso è affidato a tre motivi;

3. l'Agenzia delle entrate si è costituita nel giudizio senza depositare controricorso; RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento;

3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo per la controversia;

4. la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di specifici motivi d'impugnazione, salvo comunque dichiararne nel merito l'infondatezza;

5. parte ricorrente si limita a ripercorrere, per contestarlo in fatto, l'accertamento compiuto dall'Agenzia delle entrate, senza impugnare la statuizione di inammissibilità;

6. secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., cui il Collegio presta convinta adesione, ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l'infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata (v. Cass. 20/08/2019, n. 21514, Rv. 654633-01, Cass.14/05/2004, n. 9243, Rv. 572887-01);

7. il ricorso sarebbe comunque inammissibile per altre ragioni: quanto ai primi due motivi, perché appunto esso ripercorre in fatto l'accertamento compiuto, senza muovere alcuna critica alla sentenza impugnata e senza neppure indicare le norme che la stessa avrebbe violato; quanto al terzo motivo, perché con esso si censura la motivazione sotto un profilo di insufficienza e contraddittorietà, nonostante che il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza pubblicata l'8 luglio 2013, quando era dunque già applicabile (ex art. 54, comma 3, del d.l. n. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modificazioni, dalla I. 7 agosto 2012, n. 134) il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e il semplice vizio logico della motivazione non era più invocabile (sulla applicabilità del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, al processo tributario, v. Cass., Sez. un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054);

8. il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile;

9. nulla sulle spese, essendosi l'Agenzia delle entrate costituita al solo fine della partecipazione all'udienza di discussione;

10. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. nr. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. nr. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così de