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Ordinanza — n. 29222/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court quashes tax appeal ruling on fraud carousel, holding administrative burden of proof on taxpayer for non-existent operations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29222/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision regarding a tax fraud carousel case involving Royal Tel s.r.l. The Administrative Agency argued that the taxpayer failed to prove the existence of the non-existent counterparties despite the company's small size and lack of employees. The court ruled that the burden of proof for the taxpayer's awareness of the fraud lies with them, and the absence of a large workforce is a relevant indicator of negligence rather than proof of innocence. Consequently, the appeal was dismissed on one ground but the lower ruling was overturned on the primary ground due to insufficient evidence of the taxpayer's diligence.

Regesto Legislator

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Art. 190, comma 1, lett. a) TUIR; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: In fraud carousel cases involving non-existent operations, the taxpayer bears the burden of proving they exercised the maximum diligence required by their professional role, and the absence of a substantial operational structure constitutes a relevant indicator of such negligence.

Parole chiave

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tax fraud carousel burden of proof taxpayer non-existent counterparties diligence professional role indicia negligence tax appeal cassation operational structure size frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 190, comma 1, lett. a) TUIR
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
1, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 2729 c.c
633 del 1972 nonché dell'art. 2729 c.c., oltre che falsa applicazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 5, 20/04/2018, n. 9851
Cass. sez. 5, 05/05/2021, n. 11687
Cass. sez. 5, 05/05/2021, n. 11687, in motivazione; Cass.
Cass. sez. 5, 20/07/2020, n. 15369
11687, in motivazione; Cass. sez. 5, 20/07/2020, n. 15369, Rv.
Cass. sez. 6-5, 28/02/2019, n. 5873
658429-01, e Cass. sez. 6-5, 28/02/2019, n. 5873, Rv.
Cass. sez. 5, 21/04/2017, n. 10120
Cass. sez. 5, 21/04/2017, n. 10120, Rv.
Cass. sez. 5, 30/10/2018, n. 27629
644043-01), a nulla rilevando in senso contrario, peraltro, con riferimento all'ipotesi in esame (inerente fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti) l'operatività della società e l'effettività dei pagamenti (ex plurimis: Cass. sez. 5, 30/10/2018, n. 27629, Rv.
Cass. sez. 6-5, 14/09/2016, n. 18118
Cass. sez. 5, 14/12/2012, n. 23074
Cass. sez. 5, 04/02/2010, n. 2598
625038-01; Cass. sez. 5, 04/02/2010, n. 2598, Rv.
Cass. sez. 5, 24/07/2009, n. 17377
611283-01; Cass. sez. 5, 24/07/2009, n. 17377, Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11809/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - ricorrente - contro (C.F.: 02404201200), con sede u\r4, ROYAL TEL s.r.l. in liquidazione 9 legale in Imola (via Andrea Costa n. 62), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bigari, con domicilio eletto presso il detto Avvocato (con studio in Ravenna, via Antica Zecca n. 6). - con troricorrente - R.G.N. 11809/2015-Cass. sez. 5 &L-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./ROYAL TEL s.r.l.

In liquidazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per L'Emilia-Romagna n. 307/01/2015, pronunciata il 17 luglio 2014 e depositata il 10 febbraio 2015; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 giugno 2021 dal Consigliere Fabio Antezza; FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell'appello proposto da ROYAL TEL s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 69/12/2010 emessa dalla CTP di Bologna che aveva rigettato l'impugnazione di avvisi di accertamento IVA ed imposte dirette (per gli esercizi 2004 e 2005), emessi in relazione a fatturazioni per operazioni soggettivamene inesistenti in seno a c.d.

«frode carosello».

2. La CTR, con la statuizione oggetto di attuale impugnazione riformò la sentenza di primo grado ritenendo non accertata, in quanto non provata neanche per presunzioni, la prospettata «frode carosello», ed il ruolo attributo alla contribuente dall'A.E. in seno ad essa mediante le prospettate fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti. Essa mosse dalla valutazione non solo degli avvisi di accertamento ma anche degli elementi di cui al richiamato PVC (in esso esplicitati in sei pagine), la cui valenza probatoria fu sostanzialmente ritenuta corroborata anche da sentenze penali di proscioglimento per insussistenza del fatto.

Il Giudice d'appello, in particolare, ritenne, nella specie, non tali da assurgere ad indizi gravi, precisi e concordanti le circostanze della prospettata scarna organizzazione della contribuente, comunque esistente e ritenuta realmente operante nel mercato di riferimento (vendita di telefonini) ed in concreto gestita dal socio unico (ed amministratore). Essa, in particolare, valorizzò diversi elementi tra R.G.N. 11809/2015-Cass. sez. 5 civ.-PresIdente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./ROYAL TEL s.r.l. In liquidazione cui, non solo l'effettività dei pagamenti di tutte le forniture (sia ricevute che effettuate): l'assenza di omessi versamenti d'imposte (da parte della contribuente oltre che delle altre società); l'assenza di un «guadagno fiscale» in relazione anche all'assenza di cessioni intracomunitarie.

3. Contro la sentenza d'appello l'A.E., come detto, propone ricorso fondato su due motivi, sostenuto da memoria, rispetto al quale la contribuente si difende con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso, fondato nei termini che seguono, differentemente da quanto prospettato dalla controricorrente, è ammissibile, nonostante l'assenza (nella copia notificata) delle pagine dalla n. 47 alla n.

53. La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta difatti l'inammissibilità del ricorso ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese, nella specie non richiesta dal controricorrente (ex plurimis: Cass. Sez. U, 14/09/2016, n. 18121, Rv. 641080-01; Cass. Sez. U, 16/02/2017, n. 409, Rv. 642538-01; Cass. Sez. 2, 23/06/2017, n. 15757, in motivazione).

2. I due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti. 2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 2729 c.c., oltre che falsa applicazione degli artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1972. R.G.N. 11809/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestlno Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./ROYAL TEL s.r.i. in liquidazione In sostanza, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto onerata l'A.E. della «piena prova circa la frode perpetrata», per aver erroneamente conferito rilevanza alla sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante «esigendo a carico dell'Ufficio, all'esito della stessa, un onere di produzione di ulteriori nuovi elementi», e per aver ritenuto idonei elementi, quale prova contraria, l'effettività dei pagamenti e l'operatività della società nel marcato di riferimento.

Con il motivo n. 2, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, successiva alla sostituzione operata dal d.l. n. 83 del 2012, si deduce l'omesso esame di fatto storico controverso e decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, non avendo sostanzialmente la CTR, nel motivare in merito alla ritenuta assenza di accertamento della frode carosello, tenuto «minimamente conto del carattere dettagliatamente circostanziato con cui i verificatori avevano descritto proprio la frode e lo specifico ruolo della società» contribuente quale «società cuscinetto». 2.2.

Il motivo n. 1, ammissibile nei termini innanzi sintetizzati in sede di esplicitazione della censura, è fondato, non avendo la CTR fatto corretta applicazione del principio costantemente applicato da questa Corte per cui qualora l'Amministrazione finanziaria contesti la fatturazione come inerente operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.

Ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la R.G.N. 11809/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./ROYAL TEL s.r.l. In liquidazione prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (ex plurimis, Cass, sez. 5, 20/04/2018, n. 9851, Rv. 647837-01, oltre che, limitando i riferimenti solo alle più recenti:

Cass. sez. 5, 05/05/2021, n. 11687, in motivazione; Cass. sez. 5, 20/07/2020, n. 15369, Rv. 658429-01, e Cass. sez. 6-5, 28/02/2019, n. 5873, Rv. 653071-01, con particolare riferimento tanto all'elemento soggettivo quanto alla rilevanza della prova per presunzioni). Nella specie, proprio quelli ritenuti dalla CTR non probanti (assenza di dipendenti, struttura operativa esigua ed inadatta con riferimento al volume d'affari e marginalità reddituale molto bassa) sono invece elementi indiziari rilevanti ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'A.E. (ex plurimis, oltre alla giurisprudenza innanzi citata:

Cass. sez. 5, 21/04/2017, n. 10120, Rv. 644043-01), a nulla rilevando in senso contrario, peraltro, con riferimento all'ipotesi in esame (inerente fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti) l'operatività della società e l'effettività dei pagamenti (ex plurimis: Cass. sez. 5, 30/10/2018, n. 27629, Rv. 651219-01; Cass. sez. 21/04/2017, n. 10120, Rv. 644043-01; Cass. sez. 6-5, 14/09/16, n. 18118, Rv. 641103-01; Cass. sez. 5, 14/12/12, n. 23074, Rv. 625038-01; Cass. sez. 5, 04/02/2010, n. 2598, Rv. 611283-01; Cass. sez. 5, 24/07/2009, n. 17377, Rv. 609421-01). 2.3.

Il motivo n. 2 di ricorso è invece inammissibilmente prospettato non in termini di omesso esame di fatto storico controverso ed oggetto di discussione tra le parti (alla stregua dell'attuale art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) bensì, sostanzialmente, R.G.N. 11809/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./ROYAL TEL s.r.l, in liquidazione quale vizio di valutazione da parte della CTR delle circostanze di cui al PVC.

3. In conclusione, in accoglimento del motivo n. 1 di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per l'Emilia- Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il motivo n. 1 di ricorso, rigettando il motivo n. 2, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna, in diversa co