Cassation court allows appeal against tax commission for failing to evaluate pending labor court evidence freely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a retrial. The Commission had rejected the taxpayer's claim of acting merely as an intermediary for eBay sales, relying instead on evidence from a pending labor dispute regarding her relationship with a buyer. The Court ruled that the Tax Commission violated procedural law by refusing to evaluate the testimonial evidence from the labor proceedings, thereby delegating its fact-finding duty to a judge whose decision was not yet final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, comma 1, c.p.c.; Art. 116, comma 1, c.p.c.: The tax judge must freely evaluate all evidence presented by the parties, including that from pending civil proceedings, and cannot defer its factual assessment to a final labor court judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18687/2015 R.G. proposto da MATTOGNO LUCIANA (C.F.: MTTLCN59B42H501B), nata a Roma il 2 febbraio 1959, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Onofri, presso il quale elegge domicilio (con studio in Roma, via Giovanni Paisiello 32); - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - costituita ma non controricorrente - R.G.N. 18023/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Antezza-MATTOGNO/A.E. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio n. 456/14/2015, emessa il 9 dicembre 2014 e depositata il 28 gennaio 2015; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 maggio 2021 dal Consigliere Fabio Antezza, FATTI DI CAUSA 1.
LUCIANA MATTOGNO ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate («A.E.») avverso la sentenza, n. 397/29/2013, con la quale la CTP di Roma aveva accolto l'impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2005 (per recupero di IVA ed imposte dirette).
2. A seguito di verifica fiscale l'Amministrazione finanziaria accertò l'esercizio, da parte di LUCIANA MATTOGNO, di un'attività commerciale (non dichiarata) di vendita tramite la piattaforma «ebay» di materiale filatelico (in particolare francobolli), con conseguente ripresa a tassazione (anche) per l'anno 2005 a fini di Iva e imposte dirette mediante l'avviso di accertamento di cui innanzi.
3. La CTP accolse l'impugnazione del provvedimento impositivo con statuizione riformata in secondo grado, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione.
4. La CTR ritenne provato il diretto coinvolgimento di LUCIANA MATTOGNO nella vendita dei francobolli, tramite iscrizione della stessa sulla piattaforma «ebay», i cui introiti confluivano in un conto corrente alla stessa intestato. Il Giudice d'appello, in particolare, a fronte della ritenuta raggiunta prova del diretto coinvolgimento della contribuente, in proprio, nell'attività di vendita di cui innanzi, ritenne non provata la ricostruzione fattuale prospettata dalla ricorrente, per la quale la stessa si sarebbe solo fittiziamente interposta tra i possibili acquirenti e Luigi Mancini, valutando alla stregua di mero «principio di prova», R.G.N. 18023/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Antezza-MATTOGNO/A.E. la pendenza di un giudizio civile avente ad oggetto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra MATTOGNO e Mancini.
In particolare, con riferimento al profilo da ultimo evidenziato, il Giudice d'appello si espresse come di seguito letteralmente riportato. «L'addotto "principio di prova" che la controricorrente indica nel procedimento in corso davanti al Giudice del lavoro non può assurgere, peraltro, a piena prova dell'asserita interposizione in favore del Mancini. Soltanto in presenza di sentenza definitiva del competente Giudice, infatti, sarebbe possibile una diversa valutazione del rapporto di subordinazione, nell'ambito dell'attività di cui si discute, nonché del periodo temporale interessato.
Allo stato degli atti devesi constatare, pertanto, la corretta imposizione tributaria da parte dell'Ufficio, il cui appello merita accoglimento».
5. Contro la sentenza d'appello la contribuente, come detto, ricorre con un motivo mentre l'A.E. si costituisce in giudizio senza controricorrere (le parti producono memorie). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito evidenziati.
2. Con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce la «violazione degli artt. 115, comma 1, e 116, comma 1, c.p.c., ...», per non aver valutato, e, quindi, liberamente apprezzato ex art. 115, comma 1, c.p.c., il «materiale» probatorio (documenti e verbali di prove testimoniali, che la ricorrente assume di aver prodotto) di cui al pendente processo civile avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la contribuente e Mancini, in forza del quale la stessa avrebbe proceduto a vendere all'asta i francobolli sulla piattaforma «ebay».
La CTR, poi, sempre a detta della contribuente, avrebbe violato anche l'art. 116, comma 1, c.p.c., per aver sostanzialmente rimesso R.G.N. 18023/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Antezza-MATTOGNO/A.E. al Giudice del lavoro l'apprezzamento del detto materiale probatorio, laddove, in chiusura del ragionamento, il Giudice tributario evidenzia che «soltanto in presenza di sentenza definitiva del competente Giudice, ..., sarebbe possibile una diversa valutazione del rapporto di subordinazione, nell'ambito dell'attività di cui si discute, nonché del periodo temporale interessato». 2.1.
La censura, ammissibile in quanto articolata nei termini di cui innanzi, è fondata in quanto la CTR, nella specie, avrebbe dovuto apprezzare tutti gli elementi probatori, anche quelli formatisi davanti al giudice del lavoro, in particolare la testimonianza di Marchetti (trascritta in ricorso), che aveva deposto sul carattere subordinato del rapporto tra la contribuente e Mancini. La Commissione, dunque, non avrebbe potuto rifiutare l'apprezzamento dei detti elementi di prova, delegandoli alla definitiva pronuncia del giudice del lavoro, così pronunciando una sentenza «allo stato», cioè in attesa della definizione del giudizio di lavoro, con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui fa obbligo al giudice di «porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti».
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei termini di cui innanzi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Lazo, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolarizzazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 3.1. L'istanza di liquidazione dell'onorario proposta dall'Avv. Massimo Clemente, quale (precedente difensore) della contribuente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, acclusa agli atti processuali e relativa all'attività dallo stesso espletata in sede di legittimità, va dichiarata irricevibile ex art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 115 del 2002 (ex plurimis: Cass. sez. 3, 18/05/2021, n. 13529, in R.G.N. 18023/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Antezza-MATTOGNO/A.E. motivazione; Cass. sez 3, 13/05/2009, n. 11028, Rv. 608343-01; Cass. sez. 1, 12711/2010, n. 23007, Rv. 614529-01).
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per il Lazo, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolarizzazion