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Ordinanza — n. 29152/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding self-review petition when general administrative interest is absent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29152/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Fintecna Spa's appeal against the Regional Tax Commission's refusal to review a final tax assessment via self-review. The taxpayer argued that the lower court erred by excluding the self-review petition's admissibility and failing to address preclusive judgments, while the Revenue Agency contended no general administrative interest existed. The court ruled that judicial review of administrative denials of self-review is permitted only when a general administrative interest in removing the act is proven, which was absent here as the taxpayer merely sought to challenge a definitive judgment.

Regesto Legislator

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Art. 19 d.lgs. n. 546/1992; d.m. n. 37/1997: Judicial review of an administrative denial of a self-review petition is admissible only if a general administrative interest in removing the act is demonstrated, which does not exist when the taxpayer simply contests the tax claim's validity.

Parole chiave

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self-review petition admissibility general administrative interest tax assessment annulment res judicata preclusion Cassation dismissal contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale autorità giudiziaria fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 2 comma 2 d.m. n. 37 del 1997
L'indicazione contenuta nell'art. 2, comma 2, d.m.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia, sui medesimi profili, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. ante novella del 2012, omessa motivazione.2.2.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5698 del 11/04/2012
Cass. n. 18363 del 2015
5698 del 11/04/2012), sicuramente estensibile anche al controricorso e ciò, tanto più, che una volta espunto il suddetto ricorso, facilmente e univocamente enucleabile, l'atto va valutato in base agli ordinari criteri (Cass. n. 18363 del 2015).
Cass. n. 18604 del 11/07/2019
Cass. n. 26087 del 11/12/2014
18604 del 11/07/2019; Cass. n. 26087 del 11/12/2014;
Cass. n. 11457 del 12/05/2010
Cass. n. 11457 del 12/05/2010).
Cass. n. 4937 del 20/02/2019
Cass. n. 4937 del 20/02/2019).
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Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13309/2013 R.G. proposto da Fintecna Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto della Valle, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma P.zza Mazzini n. 8, giusta procura speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 298/08/12, depositata in data 21 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE Fintecna Spa impugna per cassazione, con quattro motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Napoli, aveva rigettato l'impugnazione avverso il rigetto della istanza di autotutela per il riesame della cartella di pagamento per il 2001, definitiva a seguito di sentenza passata in giudicato. Resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. Fintecna Spa deposita altresì memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO CHE 1. Va disattesa, preliminarmente, l'eccepita inammissibilità del controricorso: è ben vero che l'Agenzia ha ivi riprodotto il ricorso di controparte ma l'atto appare sufficientemente idoneo ad assolvere la funzione sua propria alla luce dei principi per cui «il ricorso non può dirsi inammissibile quand'anche difetti una parte formalmente dedicata all'esposizione sommaria del fatto, se l'esposizione dei motivi sia di per sé autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso» (Sez.

U, n. 5698 del 11/04/2012), sicuramente estensibile anche al controricorso e ciò, tanto più, che una volta espunto il suddetto ricorso, facilmente e univocamente enucleabile, l'atto va valutato in base agli ordinari criteri (Cass. n. 18363 del 2015).

2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, 2 quater d.l. n. 564 del 1994 e, comma 2, d.m. n. 37 del 1997 per aver la CTR escluso l'impugnabilità del provvedimento in autotutela e, in ogni caso, per averla esclusa ancorché il giudicato ritenuto preclusivo alla stessa non riguardasse i motivi a base dell'istanza di annullamento d'ufficio, costituiti dal mancato riconoscimento di un credito d'imposta mentre il pregresso giudizio aveva ad oggetto la legittimità della cartella per omesso versamento di ritenute.

Sottolinea, inoltre, che irritualmente e nella sola fase d'appello del giudizio pregresso - e dunque inammissibilmente - l'Ufficio aveva altresì dedotto, quale fondamento della pretesa già in giudizio, il mancato riconoscimento di un credito d'imposta. 2.1. Il secondo motivo denuncia, sui medesimi profili, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. ante novella del 2012, omessa motivazione.2.2. Il terzo denuncia, ex art. 360 n. 5 c.p.c. nuova formulazione, omesso esame con riguardo ai motivi su cui si è formato il giudicato. 2.3. Il quarto denuncia, sempre sulle medesime questioni, nullità della sentenza per motivazione apparente.

3. I motivi, da esaminare unitariamente per evidenti ragioni di connessione logica, sono in parte infondati, in parte inammissibili. 3.1. Va escluso, in primo luogo, che la CTR abbia ritenuto, tout court, non suscettibile di impugnazione il diniego di autotutela, che, invece, ha ritenuto sicuramente proponibile anche se nei limiti dei «motivi propri dell'atto e non per impugnare surretiziamente il merito degli atti divenuti definitivi per mancata opposizione o per giudicato definitivo» e ciò, per l'evidente e condivisibile ragione, che in tal modo si verrebbe a «far rivivere questioni di merito con un semplice atto di invito alla autotutela, senza limiti temprali ... scardinando alla base ogni forma di certezza e definitività dei rapporti giuridici tributari oramai consolidati» (v. ex multis Cass. n. 3442 del 20/02/2015;

Cass. n. 24033 del 26/09/2019). Si deve anzi ribadire, in adesione al consolidato orientamento della Corte, che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di diniego dell'Amministrazione rispetto ad un'istanza di annullamento in autotutela è ammesso esclusivamente ove sia prospettata l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, che non ricorre ove il contribuente deduca l'infondatezza o l'ingiustizia della pretesa tributaria (v., tra le tante, Cass. n. 18604 del 11/07/2019; Cass. n. 26087 del 11/12/2014;

Cass. n. 11457 del 12/05/2010). 3.2. Ne deriva l'irrilevanza - e l'inammissibilità in parte qua - della censura con riguardo alla asserita alterità dei motivi di annullamento della cartella nel precedente giudizio, la cui sentenza è passata in giudicato. L'indicazione contenuta nell'art. 2, comma 2, d.m. n. 37 del 1997 (secondo il quale «Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria»), infatti, sta solo ad indicare che l'Amministrazione finanziaria non può procedere ad annullamento d'ufficio per i motivi in base ai quali la sentenza a lei favorevole, e passata in giudicato, è stata pronunciata, ma non significa anche che l'Ufficio debba necessariamente procedere ad annullamento per altre ragioni, dovendo, in questa evenienza, ricorrere i presupposti sopra indicati dell'esistenza di un rilevante interesse generale, che, in ogni caso, non può essere meramente astratto (v.

Cass. n. 4937 del 20/02/2019). 3.3. Nella vicenda in giudizio, peraltro, la contribuente mira, in realtà, ad un riesame dell'atto ormai definitivo e non più contestabile per questioni attinenti alla legittimità della pretesa. Ciò emerge, del resto, dalla circostanza che la stessa ragione a fondamento dell'istanza di autotutela (mancato riconoscimento di un credito d'imposta) era stata, come riconosce la parte nel ricorso, sollevata dall'Ufficio già nel precedente giudizio, restando privo di rilievo che essa fosse stata ritualmente dedotta, trattandosi, anche questo, di profilo ormai coperto dal giudicato. 3.4.

Occorre sottolineare, infine, che le censurate violazioni motivazionali - tutte riconducibili, al di là della formula dedotta in ricorso, al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo anteriore alla novella del 2012 - sono altresì inammissibili in quanto non più proponibili ratione temporis.

4. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese sono regolate, per soccombenza, come in dispositivo. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna Fintecna Spa al pagamento delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi C 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23 giugno 2021 Il Pre