Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29148/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by taxpayer's agreement to settle tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29148/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the litigation extinguished because the taxpayer had previously requested a simplified settlement agreement, which the tax agency accepted. The taxpayer subsequently renounced the cassation appeal, fulfilling the conditions for case termination. Consequently, the Court dismissed the appeal and assigned costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; Art. 163 T.U. imp. ret. trib.: A cassation appeal is extinguished when the taxpayer requests a simplified settlement agreement, the tax authority accepts it, and the taxpayer renounces the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal extinguishment simplified settlement agreement taxpayer renunciation cassation procedure termination IRPEF tax dispute litigation cost allocation tax administrative litigation indagine fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
avverso la sentenza della CTR Isabella Lorenzetti proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod.
Art. 163 T.U. imp. ret. trib.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21826 del 09/10/2020
va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate (Cass. n. 21826 del 09/10/2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17359/2015 R.G. proposto da Lorenzetti Isabella, elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Carracci n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Alessandri, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Angelo Osnato giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - contro ricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 50/09/15, depositata il 12 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Cons. est. G.M. Nonno RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 50/09/15 del 12/01/2015 la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l'appello proposto da Isabella Lorenzetti avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara (di seguito CTP) n. 344/06/13, la quale aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento concernente IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2007; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento era stato emesso a seguito di accertamenti bancari sui conti correnti intestati alla contribuente;

2. avverso la sentenza della CTR Isabella Lorenzetti proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. cív.;

3. l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. con la memoria depositata la contribuente ha evidenziato di avere proposto domanda di definizione agevolata della controversia accolta dall'Agenzia delle entrate, affermando altresì di essersi impegnata a rinunciare al ricorso;

2. va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate (Cass. n. 21826 del 09/10/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma il 13 maggio 2021. Il Presidente (Ernestino Luigi Bruschetta) DEPOSITATO IN CANCELLERIA t:4•PL.:r Oggi, 2 C